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Chiarimento

  • 1) A pagina 5 del Disciplinare sono richiamati i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 Maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente. Si chiede se si tratti di refuso, il D.M 29/01/2021 dovrebbe aver abrogato il precedente.

    2) Tra i criteri di valutazione, a pagina 38 del Disciplinare, punto 3.c, si assegnano 4 punti all'uso di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067. Si chiede se lo stesso punteggio venga assegnato anche rispetto all'uso di prodotti commercializzati da azienda in possesso della Certificazione SA 8000.

    3) Sempre a pagina 38 del Disciplinare, al punto 3.d, si premia con 4 punti l'adozione di sistemi di gestione ambientale Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia. Si chiede se lo stesso punteggio possa essere riconosciuto anche alle imprese che hanno in corso l'iter per il riconoscimento del sistema di gestione ambientale Ecolabel (UE).

    Domanda del: 21/05/2021 aggiornata il 21/05/2021
  • 1) Si conferma che i CAM di riferimento sono quelli di cui al DM del 29/01/2021

    2) Come previsto nei CAM e indicato nel all’art. 18.1 criterio 3c del Disciplinare di Gara il punteggio viene attribuito sia con certificazione UNI EN ISO/TS 14067 che con certificazione SA8000

    3) Si conferma che, come previsto nei CAM e indicato nell’art. 18.1 criterio 3d del Disciplinare di Gara, deve essere allegata in sede di offerta la licenza d’uso del marchio Ecolabel; le ditte offerenti dovranno pertanto essere già in possesso di tale licenza entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.

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