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Chiarimento

  • 10)

    Allegato E / REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA’

    Art. 28.6 Si chiede conferma che la stipula del contratto costituisca contestuale autorizzazione per la trasmissione di filmati negli schermi che andranno installati, con limite variazione del filmato ogni 10 secondi.

    Il limite di utilizzo degli schermi con “fermo immagine” sarebbe infatti un vincolo determinante all’appetibilità dell’asset e quindi pregiudiziale dell’investimento: il fermo immagine, laddove imposto, finora ha di fatto paralizzato l’attività economica in termini pubblicitari perché il costo degli schermi non è mai recuperato dalla presenza dei clienti “statici” oltre a perdere il senso stesso di poter disporre delle potenzialità di uno schermo digitale (a quel punto sarebbe sufficiente un rotor di carta, che ha costi infinitamente inferiori e stesso ritorno per i clienti).

    Domanda del: 13/01/2021 aggiornata il 13/01/2021
  • Non è l’articolo 28.6 ma è l’articolo 28.4, trattasi di regolamento comunale a cui si deve attenere il Concessionario e il Concedente.

    La stipula del contratto non costituisce assolutamente contestuale autorizzazione per la trasmissione di filmati negli schermi che andranno installati.  Il Concessionario legge quell’articolo che si conclude con la frase: “salvo diversa limitazione, risultante dal titolo autorizzatorio”

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