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- Chiarimenti
CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SU PALINE E PENSILINE BUS
Soggetto aggiudicatore: | Brescia Mobilità S.p.A. |
Oggetto: | CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SU PALINE E PENSILINE BUS |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 800.000,00 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 800.000,00 € |
CIG: | 85666807F8 |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | BST |
Aggiudicatario : | CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A. |
Data di aggiudicazione: | 20 maggio 2021 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | 180.001,00 € |
Data pubblicazione: | 18 dicembre 2020 17:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 25 febbraio 2021 13:00:00 |
Data scadenza: | 05 marzo 2021 13:00:00 |
Documentazione gara: |
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Documentazione amministrativa richiesta: |
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Documentazione Offerta Tecnica: |
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Documentazione Offerta Economica: |
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Per richiedere informazioni: | per informazioni cmoraschi@bresciatrasporti-spa.it |
La scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata al 5 marzo 2021 alle ore 13:00, la prima seduta telematica di gara è il 10 marzo alle ore 10:00
Pubblicazioni
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
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comunicazione di aggiudicazione | 29 aprile 2021 15:51:24 | Atti di aggiudicazione |
provvedimento di aggiudicazione | 29 aprile 2021 15:51:43 | Atti di aggiudicazione |
Curriculum MR | 16 marzo 2021 12:42:02 | Curriculum commissari |
Curriculum NP | 16 marzo 2021 12:42:58 | Curriculum commissari |
Curriculum FQ | 16 marzo 2021 12:46:09 | Curriculum commissari |
sintesi determina | 16 marzo 2021 14:43:11 | Determina a contrarre |
nomina commissione | 16 marzo 2021 12:41:01 | Determina di nomina della commissione di gara |
Verbale 1 | 18 maggio 2021 12:21:48 | Verbali |
verbale 2 | 18 maggio 2021 12:23:11 | Verbali |
verbale 3 | 18 maggio 2021 12:23:28 | Verbali |
Elenco chiarimenti
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Chiarimento n. 1
Domanda:1) Volete prevede l’illuminazione/ l’accensione dei monitor solo di giorno? E’ stato già verificato che le pensiline esistenti reggano il peso dei pannelli fotovoltaici?
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Risposta:
R) Vedasi articoli 27 e 28 del documento gara "allegato E"
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Chiarimento n. 2
Domanda:2) Allegato B / CAPITOLATO TECNICO
PENSILINE PUBBLICITA’ DINAMICA
La tecnologia attualmente disponibile a livello mondiale non prevede l’alimentazione di display digitale (75” o simili) con pannelli fotovoltaici o altro sistema assimilabile.
Si chiede pertanto la conferma che anche per altre pensiline (oggi prive di illuminazione) sia possibile provvedere all’utilizzo della energia elettrica tradizionale
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Risposta:
Per le pensiline oggi prive di illuminazione l’alimentazione del display, ove non sia possible tramite impianto fotovoltaico, potrà essere fatta in modo tradizionale, con costi (allacciamento e fornitura di energia elettrica) a carico del concessionario.
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Chiarimento n. 3
Domanda:3) Allegato B / CAPITOLATO TECNICO
3.15 (presente anche al punto 11.1 dello SCHEMA DI CONTRATTO)
Per ragioni di pianificazione in tempi ristretti e di autonomia commerciale alle aziende, non risulta possibile comunicare preventivamente al Concedente le campagne da esporre ed attenderne la relativa autorizzazione.
Tutte le aziende aderiscono e sono assoggettate al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e lo Schema di Contratto impone l’accettazione di molteplici altri limiti (divieti tassativi per determinate categorie, assunzione di responsabilità, ecc.).
Si chiede pertanto che la previsione in oggetto (preventiva comunicazione delle campagne pubblicitarie e rilascio dell’autorizzazione da parte del Concedente) sia da considerarsi superata e pertanto configurabile come non apposta
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Risposta:
il punto 3.15 del CAPITOLATO TECNICO contiene un refuso. Il testo corretto è il seguente:
3.15 Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare le norme del vigente "Codice di autodisciplina pubblicitaria". Il CONCEDENTE si riserva la facoltà di rifiutare i messaggi che risultassero, ad insindacabile giudizio, contrari al comune senso del pudore o all'ordine pubblico, senza che ciò determini in alcun modo manleva o esenzione di responsabilità a carico del CONCESSIONARIO, cui resterà in capo l'intera responsabilità civile e penale. Detta Vigilanza non solleva comunque il CONCESSIONARIO da alcuna responsabilità, civile o penale, che compete esclusivamente ad essa.
Saranno pertanto escluse dal contratto e tassativamente vietate le seguenti forme di pubblicità:
a) immagini o messaggi che possano provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro, pudore;
b) immagini o messaggi che possano indurre alla pratica del gioco d’azzardo;
c) prodotti e/o servizi in contrasto con gli interessi commerciali del CONCEDENTE in quanto in concorrenza con le normali attività del CONCEDENTE.
La pubblicità di natura strettamente politica e/o sindacale dovrà in ogni caso ottenere la preventiva autorizzazione del CONCEDENTE che, ad insindacabile giudizio, potrà non consentire l'esposizione senza che il CONCESSIONARIO possa al proposito sollevare eccezioni.
Nel caso di pubblicità “particolari e forti” si invita comunque il CONCESSIONARIO ad una previa comunicazione al CONCEDENTE.
Il CONCESSIONARIO si impegna a prendere visione sul sito www.bresciamobilita.it delle norme del Codice Etico e Comportamento adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, a riconoscerle come parte integrante delle condizioni di contratto e, nel puntuale rispetto delle stesse, si impegna a non effettuate alcun comportamento in contrasto con le suddette norme. Il mancato rispetto di tale impegno darà al CONCEDENTE il diritto di risolvere, con decorrenza immediata, il contratto, fatto salvo il diritto di rivalersi sul CONCESSIONARIO per eventuali danni conseguenti
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Chiarimento n. 4
Domanda:4) Allegato B / CAPITOLATO TECNICO
8.2 – Subappalto
Considerato il contrasto tra quanto previsto in questa norma e le corrispondenti in altri documenti di gara (art. 10.1 Disciplinare di Gara), si chiede di confermare che il subappalto è ammesso limitatamente alle operazioni di montaggio, smontaggio, affissione e deaffissione
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Risposta:
Si conferma quanto previsto al punto 8.2.
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Chiarimento n. 5
Domanda:5)
Allegato E / REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA’
Si evidenzia che i mezzi in oggetto sono disciplinati dall’art. 26.4 del Regolamento che, per la determinazione delle distanze, rimanda all’art. 18 c. 3 dello stesso Regolamento.
Per la propria natura a principale destinazione di strutture di servizio, le pensiline di attesa bus non sempre rispettano le distanze dal ciglio strada o da altra segnaletica. Tantomeno, per propria natura, i display si possono posizionare parallelamente al senso di marcia (risulterebbero non visibili).
Ad oggi, né a Brescia né in alcuna altra località, la pubblicità presente su detti mezzi di fermata è stata assoggettata a specifica autorizzazione pubblicitaria (i messaggi vanno posizionati dove è la pensilina e non viceversa).
Si chiede pertanto conferma del fatto che il progetto ed il posizionamento dei display proposto in sede di gara - che andranno in sostituzione di spazi pubblicitari già esistenti - sia da considerarsi definitivo e non soggetto ad ulteriori valutazioni/variazioni da parte del Concedente.
Questo anche perché l’offerta economica di gara sarà determinata (anche) dalla specifica posizione ed orientamento dei display medesimi, senza la cui precisa indicazione preventiva l’oggetto di gara diventerebbe indeterminabile
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Risposta:
Si conferma che l’art. 18 c. 3 del Regolamento allegato è applicabile alla pubblicità sulle pensiline. E’ onere del concessionario, in sede di sopralluogo, individuare, tra gli impianti messi a disposizione, quelli conformi alle previsioni contenute nel suddetto Regolamento.
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Chiarimento n. 6
Domanda:6) Allegato B / CAPITOLATO TECNICO
3.10 Laddove si parla di manutenzione, si chiede la conferma che ci si riferisca solo agli spazi pubblicitari esistenti od ai nuovi installati, e non anche a tutta la struttura della pensilina o palina. Si ricorda infatti che, almeno per la scrivente (ad eccezione delle pensiline tipologia Enthoven) non è possibile approvvigionarsi di pezzi di ricambio di manufatti molto datati né si è a conoscenza diretta dello stato di usura di tutte le strutture.
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Risposta:
Si conferma che per “impianti” ci si riferisce ai soli impianti pubblicitari
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Chiarimento n. 7
Domanda:7) Allegato B / CAPITOLATO TECNICO
3. Per la progettazione di eventuali sistemi integrati sulle pensiline esistenti (sia riguardati la trasmissione dinamica dei messaggi che altro), essendo presenti sul territorio diverse tipologie di pensiline, si chiede di poter accedere alle schede tecniche di esse nonché di avere la liberatoria sul fatto che tutte le pensiline – in astratto – possono essere oggetto di interventi di modifica/ammodernamento.
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Risposta:
SI ALLEGANO SCHEDE TECNICHE: N° 7 files nella documentazione di gara. Le pensiline di cui non si dispone di scheda tecnica, dovranno essere verificate durante il sopralluogo obbligatorio
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Chiarimento n. 8
Domanda:8) Allegato B / CAPITOLATO TECNICO
3.7. Si chiede conferma che, riguardo alla riserva a favore delle campagne istituzionali:
- per quanto attiene gli schemi digitali va interpretato come fino al 10% del tempo su ciascuno schermo;
- per le strutture tradizionali, va interpretato come “fino al 10% degli spazi da distribuirsi nel corso dell’anno” (ossia 36 gg/anno a spazio).
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Risposta:
Si conferma.
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Chiarimento n. 9
Domanda:9)
Allegato A / TABELLA PUNTEGGI
Da un esame relativo ai potenziali investimenti, si nota una palese disomogeneità dei punteggi relativamente agli schermi digitali il cui costo unitario è evidentemente più elevato delle altre voci (uno schermo può valere, approssimativamente, l’illuminazione di 25 pensiline o 150 portaorari).
Val la pensa specificare altresì che l’introduzione di 50 schermi potrebbe rappresentare un quantitativo eccessivo per la città di Brescia alla luce della potenziale richiesta dal mercato (oggi questo prodotto non esiste in città e non si può determinare con certezza l’interesse dei clienti, soprattutto in considerazione del momento storico che stiamo attraversando).
Paragonando città simili, la conformazione di Brescia e la posizione delle pensiline, il quantitativo più
idoneo per “coprire la città” può essere tra i 20 e i 30 schermi.
Considerato quindi il costo unitario, ed il fatto che al termine del periodo gli schermi diventano di proprietà della Concedente, si chiede di poter modificare la tabella punteggi nel senso di attribuire a questa voce almeno un punteggio doppio a quella attribuita all’illuminazione delle pensiline. Esempio:
- Paline : punteggio massimo 10
- Pensiline : punteggio massimo 20
- Pensiline Pubblicità Dinamica : punteggio massimo 40 (con n. max schermi pari a 30)
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Risposta:
si confermano i punteggi contenuti nei documenti di gara
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Chiarimento n. 10
Domanda:10)
Allegato E / REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA’
Art. 28.6 Si chiede conferma che la stipula del contratto costituisca contestuale autorizzazione per la trasmissione di filmati negli schermi che andranno installati, con limite variazione del filmato ogni 10 secondi.
Il limite di utilizzo degli schermi con “fermo immagine” sarebbe infatti un vincolo determinante all’appetibilità dell’asset e quindi pregiudiziale dell’investimento: il fermo immagine, laddove imposto, finora ha di fatto paralizzato l’attività economica in termini pubblicitari perché il costo degli schermi non è mai recuperato dalla presenza dei clienti “statici” oltre a perdere il senso stesso di poter disporre delle potenzialità di uno schermo digitale (a quel punto sarebbe sufficiente un rotor di carta, che ha costi infinitamente inferiori e stesso ritorno per i clienti).
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Risposta:
Non è l’articolo 28.6 ma è l’articolo 28.4, trattasi di regolamento comunale a cui si deve attenere il Concessionario e il Concedente.
La stipula del contratto non costituisce assolutamente contestuale autorizzazione per la trasmissione di filmati negli schermi che andranno installati. Il Concessionario legge quell’articolo che si conclude con la frase: “salvo diversa limitazione, risultante dal titolo autorizzatorio”
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Chiarimento n. 11
Domanda:11) Allegato DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
5. Soggetti ammessi alla gara
5.1. Si suppone sia un refuso il riferimento ad “entrambi i lotti”, posto che il lotto in gara è unico.
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Risposta:
si conferma il refuso il lotto è unico
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Chiarimento n. 12
Domanda:12) In relazione alla faq n.7. Si chiede conferma di: "avere la liberatoria sul fatto che tutte le pensiline - in astratto - possano essere oggetto di interventi di modifica/ammodernamento." Ovvero, non si chiede di sostituire completamente le strutture ma di poter eseguire le opportune modifiche per l'inserimento delle strutture innovative.
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Risposta:
Si conferma
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Chiarimento n. 13
Domanda:13) (Allegato 2 - Tabella punteggi)
Si chiede conferma che la preferenza per i porta orari trifacciali sia meramente indicativa e che siano ammissibili porta orari di altra tipologia/formati, purchè in quantità/qualità sufficienti ad ospitare le comunicazioni di servizio all'utenza del concedente.
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Risposta:
Si conferma
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Chiarimento n. 14
Domanda:La scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata al 19 febbraio 2021 alle ore 13: 00; ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo è il 17 febbraio 2021; la prima seduta telematica di gara è il 24 febbraio 2021 ore 10:00
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Risposta:
La scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata al 19 febbraio 2021 alle ore 13: 00; ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo è il 17 febbraio 2021; la prima seduta telematica di gara è il 24 febbraio 2021 ore 10:00
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Chiarimento n. 15
Domanda:La scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata al 05 marzo 2021 alle ore 13: 00; ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo è il 03 Marzo 2021; la prima seduta telematica di gara è il 10 marzo 2021 ore 10:00
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Risposta:
La scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata al 05 marzo 2021 alle ore 13: 00; ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo è il 03 Marzo 2021; la prima seduta telematica di gara è il 10 marzo 2021 ore 10:00
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Chiarimento n. 16
Domanda:14)
ART. 12 SCHEMA DI CONTRATTO
Con riferimento agli eventuali contratti pubblicitari in corso dell'attuale gestore, si chiede che la relativa documentazione contrattuale venga ostesa, in quanto la sua conoscenza costituisce importante fattore per formulare l'offerta economica.
Si chiede in ogni caso che la clausola venga eliminata, in quanto la durata ordinaria del rapporto di concessione precedente si è conclusa da almeno due anni e i contratti temporanei successivamente stipulati dal gestore uscente in regime di proroga non meritano alcuna protezione da parte della stazione appaltante, a spese dell'aggiudicatario subentrante.
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Risposta:
Si pubblica l'allegato f nella documentazione di gara che individua i contratti vigenti alla data del 01/07/2021 con valore residuo a tale data.
Si conferma la clausola.
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Chiarimento n. 17
Domanda:15) All’art. 3.1 del Capitolato tecnico viene specificato l’oggetto della concessione messa a gara (325 pensiline di cui 113 ad oggi non attrezzate ad ospitare pubblicità, ma che potrebbero esserlo, a spese e cura del concessionario; 977 paline, di cui 309 non attrezzate). A seguito di sopralluogo tecnico è risultato che il numero di pensiline e paline sulle quali può essere autorizzata pubblicità secondo il vigente PGIP comunale è sensibilmente inferiore sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi rispetto a quanto attualmente esposto e utilizzato dal Concessionario uscente. Infatti, l’orientamento parallelo al senso di marcia degli impianti autorizzabili sulle pensiline (prescritto sulla quasi totalità degli impianti) determina il consistente calo del loro valore commerciale. Si chiede, dunque, un chiarimento sulla modalità di rideterminazione del canone annuo, prevista dall’art. 3.4. In particolare, si chiede la diminuzione del canone sarà calcolata al netto, o meno, della misura del 20% ivi prevista. In sostanza e ad esempio, si chiede se una diminuzione della superficie pubblicitaria del 25% comporti una rideterminazione del canone in misura pari al 25% o, invece, al solo 5%.
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Risposta:
Si conferma quanto previsto dall’art. 3.4 del capitolato tecnico. Trattandosi di ricalcolo “proporzionale”, ripercorrendo l’esempio proposto, la riduzione sarà pari al 25%.
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Chiarimento n. 18
Domanda:16) L’art. 3.12 del Capitolato tecnico impone il ligio rispetto del PGIP vigente, come confermato nelle risposte già fornite ai quesiti n. 5 e 10. Il successivo art. 3.13 del Capitolato tecnico prevede pure il ligio rispetto del Regolamento comunale sull’ICP. In data 2.2.2021 sono stati richiesti chiarimenti al Comune di Brescia in merito alla possibilità e all’identificazione delle deroghe previste (in senso generale) da diverse norme del PGIP, specificamente ad orientamento, formati e distanze da altri elementi stradali, anche in considerazione della particolarità degli allestimenti oggetto della concessione messa a gara. Sono stati anche richiesti chiarimenti in merito all’applicazione del canone unico introdotto dal Regolamento adottato dalla Giunta comunale 14.1.2021 n. 6 (e già previsto dalla Legge 27.12.2019, n. 160) e pubblicato solo in data 25.1.2021, in merito al quale ad oggi neppure la Concessionaria per la riscossione del Tributo (Andreani Tributi S.r.l.) ha ben chiare le modalità di calcolo. Nella nota comunale 8.2.2021 non è stata fornita alcuna risposta, sul presupposto che “in sede di bando di gara le risposte possono essere fornite unicamente dalla stazione appaltante e devono essere rese note a tutti gli interessati al bando per garantire equità ed imparzialità” e al contempo promettendo le risposte “necessarie”, una volta aggiudicato in via definitiva il bando di gara. Il descritto difetto di informazioni si traduce nell’impossibilità di calcolo certo e/o prevedibilità dei costi da sostenere per la durata della concessione e nell’impossibilità di predisporre il documento tecnico richiesto non essendo a conoscenza della possibilità di ottenere deroghe dal Comune di Brescia e della loro natura (distanze, orientamenti, strade). Alla luce di quanto esposto, si chiede quali sono state le modalità di calcolo che hanno portato la Stazione appaltante a quantificare in € 320.000,00 il fatturato annuo ipotizzabile per gli impianti oggetto di concessione, anche a fronte delle modifiche regolamentari intervenute.
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Risposta:
Si conferma quanto previsto dall’art. 3.12 del capitolato tecnico. Si fa presente che l’importo del fatturato annuo ipotizzabile per gli impianti oggetto di concessione, pari a €. 320.000,00, è stato determinato sulla base della esperienza maturata nei contratti precedenti, in rapporto del doppio del canone stabilito e tenuto conto della possibilità prevista nella presente gara di utilizzare sistemi di pubblicità dinamica, notoriamente più appetibili dal mercato rispetto alla tradizionale pubblicità cartacea.