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Chiarimento

  • 5)

    Allegato E  / REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA’

    Si evidenzia che i mezzi in oggetto sono disciplinati dall’art. 26.4 del Regolamento che, per la determinazione delle distanze, rimanda all’art. 18 c. 3 dello stesso Regolamento.

    Per la propria natura a principale destinazione di strutture di servizio, le pensiline di attesa bus non sempre rispettano le distanze dal ciglio strada o da altra segnaletica. Tantomeno, per propria natura, i display si possono posizionare parallelamente al senso di marcia (risulterebbero non visibili).

    Ad oggi, né a Brescia né in alcuna altra località, la pubblicità presente su detti mezzi di fermata è stata assoggettata a specifica autorizzazione pubblicitaria (i messaggi vanno posizionati dove è la pensilina e non viceversa).

    Si chiede pertanto conferma del fatto che il progetto ed il posizionamento dei display proposto in sede di gara - che andranno in sostituzione di spazi pubblicitari già esistenti - sia da considerarsi definitivo e non soggetto ad ulteriori valutazioni/variazioni da parte del Concedente.

    Questo anche perché l’offerta economica di gara sarà determinata (anche) dalla specifica posizione ed orientamento dei display medesimi, senza la cui precisa indicazione preventiva l’oggetto di gara diventerebbe indeterminabile

    Domanda del: 13/01/2021 aggiornata il 13/01/2021
  • Si conferma che l’art. 18 c. 3 del Regolamento allegato è applicabile alla pubblicità sulle pensiline. E’ onere del concessionario, in sede di sopralluogo, individuare, tra gli impianti messi a disposizione, quelli conformi alle previsioni contenute nel suddetto Regolamento.

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