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Chiarimento

  • 3) Allegato B / CAPITOLATO TECNICO

    3.15 (presente anche al punto 11.1 dello SCHEMA DI CONTRATTO)

    Per ragioni di pianificazione in tempi ristretti e di autonomia commerciale alle aziende, non risulta possibile comunicare preventivamente al Concedente le campagne da esporre ed attenderne la relativa autorizzazione.

    Tutte le aziende aderiscono e sono assoggettate al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e lo Schema di Contratto impone l’accettazione di molteplici altri limiti (divieti tassativi per determinate categorie, assunzione di responsabilità, ecc.).

    Si chiede pertanto che la previsione in oggetto (preventiva comunicazione delle campagne pubblicitarie e rilascio dell’autorizzazione da parte del Concedente) sia da considerarsi superata e pertanto configurabile come non apposta

    Domanda del: 13/01/2021 aggiornata il 13/01/2021
  • il punto 3.15 del CAPITOLATO TECNICO contiene un refuso. Il testo corretto è il seguente:

     3.15 Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare le norme del vigente "Codice di autodisciplina pubblicitaria". Il CONCEDENTE si riserva la facoltà di rifiutare i messaggi che risultassero, ad insindacabile giudizio, contrari al comune senso del pudore o all'ordine pubblico, senza che ciò determini in alcun modo manleva o esenzione di responsabilità a carico del CONCESSIONARIO, cui resterà in capo l'intera responsabilità civile e penale. Detta Vigilanza non solleva comunque il CONCESSIONARIO da alcuna responsabilità, civile o penale, che compete esclusivamente ad essa.

    Saranno pertanto escluse dal contratto e tassativamente vietate le seguenti forme di pubblicità:

    a) immagini o messaggi che possano provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro, pudore;

    b) immagini o messaggi che possano indurre alla pratica del gioco d’azzardo;

    c) prodotti e/o servizi in contrasto con gli interessi commerciali del CONCEDENTE in quanto in concorrenza con le normali attività del CONCEDENTE.

    La pubblicità di natura strettamente politica e/o sindacale dovrà in ogni caso ottenere la preventiva autorizzazione del CONCEDENTE che, ad insindacabile giudizio, potrà non consentire l'esposizione senza che il CONCESSIONARIO possa al proposito sollevare eccezioni.

    Nel caso di pubblicità “particolari e forti” si invita comunque il CONCESSIONARIO ad una previa comunicazione al CONCEDENTE.

    Il CONCESSIONARIO si impegna a prendere visione sul sito www.bresciamobilita.it delle norme del Codice Etico e Comportamento adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, a riconoscerle come parte integrante delle condizioni di contratto e, nel puntuale rispetto delle stesse, si impegna a non effettuate alcun comportamento in contrasto con le suddette norme. Il mancato rispetto di tale impegno darà al CONCEDENTE il diritto di risolvere, con decorrenza immediata, il contratto, fatto salvo il diritto di rivalersi sul CONCESSIONARIO per eventuali danni conseguenti

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