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EMENDAMENTO AL CAPITOLATO TECNICO - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Art. 17
Domanda del: 03/01/2024 aggiornata il 03/01/2024 -
Si precisa che il Capitolato Tecnico, paragrafo “CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE”, articolo 17, è da intendersi sostituito come segue: “In caso di coassicurazione l`assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l’intero importo del sinistro e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici”.