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Chiarimento

  • In riferimento al disciplinare di gara – art. 18.4. – lett. B punto 1 Si chiede altresì di chiarire, in conformità alla sentenza CGCE 27.10.2022 cause riunite C-68/21 e C-84/21 (punto 104) che il costruttore delle componenti di ricambio offerte come equivalenti alle originali deve certificare che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo e dunque deve potere comprovare di avere la disponibilità delle specifiche tecniche del costruttore del veicolo e di avere costruito ogni singola componenti in conformità a tali specifiche.

    Domanda del: 15/03/2023 aggiornata il 15/03/2023
  • Si conferma quanto prescritto all’art. 18.4., lett. B., n. 1, del disciplinare di gara e all’art. 5., lett. B., n. 1, del capitolato d’appalto.

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