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In riferimento al capitolato punto 5 lett. b) ed al disciplinare art 18.4.B.1 si chiede di stralciare l’inciso “Oppure, in assenza di dichiarazione del Costruttore dei ricambi, è possibile produrre cataloghi che riportino indicata l’equivalenza del codice offerto con il codice originale” in quanto previsione del tutto generica ed in quanto tali non meglio definiti cataloghi non possono comunque costituire un appropriato mezzo di prova di equivalenza: (i) ai sensi del combinato disposto dell’art. 68 e 86, all. XVII, lett. ii) del dlgs 50/2016 (laddove prevede che per i prodotti la qualità/conformità alle specifiche tecniche è comprovata mediante “ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme; (ii) ai sensi della sentenza CGCE 12 luglio 2018, causa C-14/17 secondo la quale la prova di equivalenza deve essere resa ed i mezzi di prova ammessi dall'ente aggiudicatore gli devono consentire di procedere effettivamente ad una valutazione tecnica proficua delle offerte; (iii) ai sensi della sentenza CGCE 27.10.2022 cause riunite C-68/21 e C-84/21 secondo la quale (punto 106) per poter essere considerato un mezzo di prova appropriato, una dichiarazione di equivalenza di un componente deve provenire dal costruttore di tale componente.
Domanda del: 15/03/2023 aggiornata il 15/03/2023 -
Si conferma quanto prescritto all’art. 18.4., lett. B., n. 1, del disciplinare di gara e all’art. 5., lett. B., n. 1, del capitolato d’appalto, precisando che per “cataloghi” si devono intendere i cataloghi ufficiali del Costruttore dei ricambi.