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Chiarimento

  • In riferimento al disciplinare di gara – art. 18.4 – lett B (ricambi equivalenti) si chiede di chiarire, in conformità alla sentenza CGCE 27.10.2022 cause riunite C-68/21 e C-84/21 ed all’art. 3, n. 40 del Reg. UE 2018/858, che per poter essere qualificata come «costruttore» di un componente offerto come equivalente all’originale, un'impresa deve necessariamente intervenire almeno in una delle fasi della costruzione di tale componente e deve quindi dimostrare, per ciascuna componente offerta come equivalente, tale qualità. Inoltre, ove la componente sia soggetta ad omologazione, il costruttore, in aggiunta, deve potere comprovare di essere responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione della singola componente.

    Domanda del: 15/03/2023 aggiornata il 15/03/2023
  • Si conferma la definizione di cui all’art. 2., lett. d., del capitolato d’appalto. 

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