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Chiarimento

  • Con riferimento a quanto indicato a pag. 13 del Disciplinare in ordine all’iscrizione dei concorrenti al “Casellario delle società di ingegneria e professionali”, si chiede di confermare che tale richiesta debba essere intesa come un refuso in quanto il citato comunicato ANAC del 22/03/2017, così come l’art. 24 commi 2 e 5 del Dlgs 50/2016 a cui fa riferimento il suddetto comunicato, si riferiscono ad incarichi di progettazione e non di verifica della progettazione (cfr. art. 26 Dlgs 50/2016).

    Domanda del: 16/06/2022 aggiornata il 16/06/2022
  • Come previsto al paragrafo 7.1., lett. a), del Disciplinare di gara, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016, per la comprova dei quali è prevista l’iscrizione al “Casellario delle società di ingegneria e professionali” istituito presso l’A.N.A.C.; in ogni caso, la mancata iscrizione al “Casellario delle società di ingegneria e professionali” non costituisce automatica causa di esclusione.

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