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Chiarimento

  • In relazione al punto 24.1 b) del Capitolato Speciale si richiede se un Raggruppamento Temporaneo debba produrre una polizza per i rischi di natura professionale per una copertura minima non inferiore al 10% del costo di costruzione delle opere da realizzare (e cioè non inferiore a Euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00)) o se, in base al punto 24.3 a), la copertura debba essere pari al doppio dell’importo del contratto di progettazione (4.294.279,00euro x 2) , fermo restando in entrambi i casi che essa sia ottenuta sommando i massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento, nel rispetto della proporzionalità corrispondente all’importo dei servizi che esegue.

    Domanda del: 16/03/2022 aggiornata il 16/03/2022
  • Si evidenzia che, per un mero refuso formale, l’art. 24.3., lett. a), della parte generale del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, riporta la dicitura “dovrà corrispondere al doppio dell’importo del Contratto”.

    Pertanto, la disposizione di cui all’art. 24.3. della parte generale del capitolato speciale descrittivo e prestazionale è da intendersi:

    “Per quanto concerne la polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24, comma 4, del Codice, di cui al precedente comma 24.1, lett. b), in caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

    a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;

    b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.”

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