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Chiarimento

  • D1 - Si chiede nuovamente (vedi FAQ n. 6 R7) conferma che il valore nominale e il valore facciale dei buoni pasto sia il medesimo, ossia pari a € 8,50.

    D2 - Si chiede di confermare che la commissione applicata ai ristoratori dovrà essere calcolata sul valore facciale/nominale del buono pasto pari ad € 8,50, e non sul valore facciale/nominale del buono pasto pari ad € 8,50 decurtato dello sconto che il concorrente applicherà alla Vs. Spett.le Amministrazione.

    Domanda del: 25/09/2020 aggiornata il 25/09/2020
  • D1 - Si chiede nuovamente (vedi FAQ n. 6 R7) conferma che il valore nominale e il valore facciale dei buoni pasto sia il medesimo, ossia pari a € 8,50.

    R1 - Confermiamo che il valore nominale del buono pasto è pari a €. 8,50 corrispondente all’importo unitario posto a base di gara. Il termine “facciale” non è stato utilizzato dalla S.A.

     

    D2 - Si chiede di confermare che la commissione applicata ai ristoratori dovrà essere calcolata sul valore facciale/nominale del buono pasto pari ad € 8,50, e non sul valore facciale/nominale del buono pasto pari ad € 8,50 decurtato dello sconto che il concorrente applicherà alla Vs. Spett.le Amministrazione.

    R2 - Si conferma che la commissione applicata ai ristoratori dovrà essere calcolata sul valore nominale del buono pasto pari ad € 8,50.

    Con la presente risposta si considera rettificata ed aggiornata la FAQ n. 7 R2.

    Errata corrige: Al paragrafo 18.1 lettera a) del Disciplinare di gara ove citato il parametro: “Si = Commissione offerta dal concorrente espressa in percentuale sul prezzo finale di aggiudicazione” leggasi: “Si = Commissione offerta dal concorrente espressa in percentuale sul valore nominale “, anche per il parametro “Sn” ove citato "Commissione più bassa offerta dai concorrenti espressa in percentuale sul prezzo finale di aggiudicazione" leggasi “Commissione più bassa offerta dai concorrenti espressa in percentuale sul valore nominale”.

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