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Chiarimento

    1. Si chiede di quantificare l’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto;

    2. Con riferimento alla Cauzione Provvisoria:

    2.1 Si chiede di confermare l’applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 e pertanto, si chiede di confermare che sia l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, sia l’impegno a rinnovare la sua validità possano essere contenuti all’interno della cauzione medesima (come previsto dal nuovo schema tipo);

    2.2 Relativamente alla rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, si chiede di confermare che sia sufficiente indicare quanto previsto all’art. 4 del nuovo schema tipo sopra citato e precisamente “Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, cod.civ.” senza l’inserimento della frase “volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore” come da voi invece indicato negli atti di gara (tale dicitura non è presente nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018) e specificando, per quanto concerne l’art. 1957, il comma 2 (specifica contemplata nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018);

    2.3 Si chiede di confermare che l’importo della stessa possa essere ridotto dell’ulteriore 20%, secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del possesso della certificazione ambientale UNI ENISO14001;

    2.4 Si chiede altresì di confermare che in alternativa all’autentica notarile di cui al punto 7, art 10 “Garanzia Provvisoria” del Disciplinare di gara, sia possibile presentare la sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui al punto 8;

    2.5 Si chiede di confermare che la validità della cauzione provvisoria debba essere pari a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, come disposto al punto 4, art. 10 “Garanzia Provvisoria” del Disciplinare di gara, nonostante quanto riportato all’art 13, pagina 19 del Disciplinare di gara “L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta”;

     

    3. Dal momento che le verifiche antimafia sono demandate ad una fase successiva, ovvero, in caso di eventuale aggiudicazione, si chiede di dispensare gli operatori economici dalla produzione del “Mod.A4 Dichiarazione familiari conviventi”, in alternativa si chiede conferma che, ai sensi del DPR 445/2000, il legale rappresentante possa rendere la dichiarazione in nome e per conto dei soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011;

     

    4. In riferimento alla “Relazione tecnica”, di cui al punto 28 e 29 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che dal conteggio delle 20 facciate, siano esclusi: copertina, indice ed eventuali allegati.

    Domanda del: 11/09/2020 aggiornata il 11/09/2020
    1. Si chiede di quantificare l’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto;

    R. I costi a carico dell’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, sono le spese di pubblicazioni ai sensi dell’art. 216 c. 11 del Codice come specificato nel Disciplinare di gara art. 23 ultimo comma stimati in totali 3.000 €.

    1. Con riferimento alla Cauzione Provvisoria:

    2.1 Si chiede di confermare l’applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 e pertanto, si chiede di confermare che sia l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, sia l’impegno a rinnovare la sua validità possano essere contenuti all’interno della cauzione medesima (come previsto dal nuovo schema tipo);

    R. Si conferma l’obbligatorietà al rilascio della cauzione provvisoria mediante lo schema tipo 1.1 del Decreto n. 31/18 del Ministero dello sviluppo economico, così come specificato nel Disciplinare di gara art. 10 c.2 punto 3 comprensivo di tutte le opzioni del caso previste dallo stesso.

    2.2 Relativamente alla rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, si chiede di confermare che sia sufficiente indicare quanto previsto all’art. 4 del nuovo schema tipo sopra citato e precisamente “Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, cod.civ.” senza l’inserimento della frase “volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore” come da voi invece indicato negli atti di gara (tale dicitura non è presente nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018) e specificando, per quanto concerne l’art. 1957, il comma 2 (specifica contemplata nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018);

    R. Si conferma che è sufficiente presentare la cauzione provvisoria secondo lo schema tipo 1.1 sopra citato relativamente al riferimento di cui all’art. 1944 del codice civile.

    2.3 Si chiede di confermare che l’importo della stessa possa essere ridotto dell’ulteriore 20%, secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del possesso della certificazione ambientale UNI ENISO14001;

    R. Si conferma la possibilità di ridurre la cauzione provvisoria per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui all’ art. 93 comma 7 del Codice così come riportato nel Disciplinare di gara art. 10 capo quinto seconda frase.

    2.4 Si chiede altresì di confermare che in alternativa all’autentica notarile di cui al punto 7, art 10 “Garanzia Provvisoria” del Disciplinare di gara, sia possibile presentare la sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui al punto 8;

    R. Si è possibile.

    2.5 Si chiede di confermare che la validità della cauzione provvisoria debba essere pari a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, come disposto al punto 4, art. 10 “Garanzia Provvisoria” del Disciplinare di gara, nonostante quanto riportato all’art 13, pagina 19 del Disciplinare di gara “L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta”;

    R. La validità della cauzione provvisoria è pari a 240 giorni così come riportato dall’art. 13 del Disciplinare di gara ai sensi dell’art. 93 comma 5 del Codice Appalti. Quanto riportato dall’art. 10 punto 4 del Disciplinare di gara è un refuso.

    3. Dal momento che le verifiche antimafia sono demandate ad una fase successiva, ovvero, in caso di eventuale aggiudicazione, si chiede di dispensare gli operatori economici dalla produzione del “Mod.A4 Dichiarazione familiari conviventi”, in alternativa si chiede conferma che, ai sensi del DPR 445/2000, il legale rappresentante possa rendere la dichiarazione in nome e per conto dei soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011;

    R. Si conferma la possibilità per il legale rappresentante dell’operatore economico di fornire dichiarazione in nome e per conto dei soggetti da censire in riferimento al “Mod. A4 Dichiarazione familiari conviventi” da allegare a portale per la partecipazione alla gara.

    4. In riferimento alla “Relazione tecnica”, di cui al punto 28 e 29 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che dal conteggio delle 20 facciate, siano esclusi: copertina, indice ed eventuali allegati.

    R. In riferimento al contenuto dell’offerta tecnica specificato all’art. 16 del Disciplinare di gara la copertina, l’indice ed eventuali allegati sono esclusi dalle massimo 20 facciate richieste per la presentazione della Relazione tecnica in versione digitale.

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