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23. In relazione alla richiesta di conformità relativa alle “caratteristiche previste all’art. 2 comma 1 del D.Lgs 127/2015 – così come aggiornato dall’art. 17 del DL n. 119/2018” si produce in allegato la risposta a specifica interrogazione inoltrata all’Agenzia delle Entrate dalla scrivente, evidenziando come in risposta sia stato chiaramente indicato che tale plesso di regole non solo non sia applicabile ai parcometri, ma come tale applicazione contenga i crismi dell’illogicità. A fronte di tale risposta a specifica interrogazione, non essendo tale norma applicabile ai parcometri non risulta possibile risultare conformi. Siamo, pertanto, a richiedere di voler accettare proposte di produttori e di prodotti conformi alle norme vigenti.
Domanda del: 27/09/2019 aggiornata il 27/09/2019 -
Riguardo alla suddetta domanda, si precisa che la risoluzione n. 116/E del 21/12/2016 dell’Agenzia delle Entrate e la risposta all’interpello ottenuta dalla stessa Agenzia a cui si fa riferimento nella domanda di cui sopra, ha chiarito che “risultano escluse dagli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, le biglietterie automatiche per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) e quelle per la sosta (regolamentata -parcheggi nelle c.d. "strisce blu" - e non regolamentata)”. Trattasi quindi di precisazioni relative, come indicato, alle prescrizioni dell’art. 2 comma 2, riguardante gli incassi delle sole macchine “vending”.
Tuttavia si ricorda che lo stesso decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127 - come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - prevede all’art. 2, comma 1, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2020, o a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000….”.
Quest’ultima prescrizione quindi (e non quella dell’art. 2 comma 2 destinata alle sole apparecchiature “vending” ed a cui si riferisce la risoluzione n. 116/E del 21/12/2016 dell’Agenzia delle Entrate e la domanda di interpello con relativa risposta dell’Agenzia delle Entrate) è quella a cui si è stata posta posta attenzione nelle prescrizioni di gara riguardo all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, posto che fra le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Commercio al minuto ed attività assimilate” ricadono anche quelle tipiche della sosta.
Si ricorda inoltre che il Ministero Economia e Finanza ha recentemente emanato il Decreto 10 maggio 2019, pubblicato sulla GU n.115 del 18-5-2019, recante «Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi», in cui all’art. 1 si precisa che, “in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:
Lettera a) - alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni…
Lettera b) - per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali la funzione di certificazione fiscale è assolta dai biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatizzate”.
Per quanto attiene le attività di interesse della scrivente Società e rilevanti per la gara in corso, ai sensi del citato art. 1 del Decreto 10 maggio 2019 sono quindi attualmente da escludere e pertanto non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni riconducibili ai servizi previsti alla lettera “gg” dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696 (e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015), ovvero le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
Si tratta pertanto, considerato il testo complessivo del decreto, di un esonero temporaneo, che sarà interessato da un successivo decreto che sancirà la data di decadenza dell’esonero medesimo.
Stante quanto sopra si conferma pertanto quanto indicato nella documentazione di gara, quale necessità ed interesse della pubblica amministrazione a dotarsi, da parte della Stazione Appaltante, di apparecchiature che, allo stato dell’arte, siano adeguate alla prescrizione tecnica relativa alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come previsto nelle specifiche tecniche e dalle condizioni di gara, anche al fine di non trovarsi in un prossimo futuro in una potenziale situazione di precoce obsolescenza e/o inadeguatezza tecnica delle apparecchiature stesse, con evidenti danni a carico della pubblica amministrazione stessa.