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22. Ritenuto che il DM 10.5.2019 ha proceduto all'individuazione delle ipotesi di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di prevedere la graduale attuazione dell'adempimento in regione della tipologia di attività esercitata. Con ciò riconoscendo implicitamente che non tutti gli operatori sono già in grado di fornire in modo puntale apparecchiature che possano adempiere agli obblighi imposti dalla normativa fiscale. Tenuto conto che si prende atto che sia interesse della Stazione appaltante dotarsi di apparecchiature che siano adeguate alla prescrizioni tecniche relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al fine di non trovarsi in un prossimo futuro in una potenziale situazione di precoce obsolescenza e/o inadeguatezza tecnica delle apparecchiature stesse. Precisato tuttavia che il settore di riferimento è costituito da pochi operatori e pertanto è interesse altresì della stazione appaltante ampliare la platea dei partecipanti alla gara ponendoli in condizione di par condicio. Si chiede se il parcometro “demo”, relativamente alla consegna dello stesso (art. 7.2. delle specifiche tecniche), in virtù di quanto sopra detto, debba essere già dotato delle funzioni prescritte dalla normativa fiscale (art. 4.1 delle Specifiche tecniche) oppure se è sufficiente che il futuro adeguamento debba essere garantito e illustrato nell’offerta tecnica, allo stato delle soluzioni di mercato attualmente sviluppate.
Domanda del: 27/09/2019 aggiornata il 27/09/2019 -
R: Riguardo alla suddetta domanda, confermato quanto indicato nella precedente risposta ed anche quanto risposto da parte della Stazione Appaltante nelle FAQ 10 e 16 su tema analogo, si precisa che, stante la sostanziale temporanea sospensione, in prima applicazione, dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, disposta dal Decreto 10 maggio 2019 del Ministero dell' Economia e delle Finanze, e osservando che tali disposizioni di temporaneo esonero sono state individuate al fine di prevedere la graduale attuazione dell'adempimento in ragione della tipologia di attività esercitata, per il principio della massima partecipazione, si accetta che le modalità tecniche di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati di cui sopra siano implementate e disponibili sulle apparecchiature che verranno consegnate da parte del fornitore, anche se non presenti nell’apparecchiatura dimostrativa presentata in sede di offerta.