Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • 11. Con la presente si richiede formalmente e ad ogni effetto di legge di rettificare la Lex Specialis in relazione alla richiesta di quotare la “valorizzazione, il ritiro e lo smaltimento dei parcometri obsoleti marca Parkeon” come stabilito dal combinato disposto dell’art. 18.3 del Disciplinare e art. 10 e 12 delle Specifiche Tecniche, epurando la procedura dal vizio di imparzialità e anti-concorrenzialità per le ragioni che seguono. In via preliminare, si ricorda che sotto la pressante spinta dei principi e delle disposizioni comunitarie è ormai pacifico, anche alla luce del nuovo Codice delle Concessioni e degli Appalti D.Lgs. 50/2016, che la scelta dell’Appaltatore deve essere conseguente ad una procedura COMPETITIVA e CONCORRENZIALE ispirata ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (cfr. art. 4 DLgs 50/2016). Nel dettaglio, il Codice delle Concessioni e degli Appalti prevede espressamente che la Stazione Appaltante, persino nella scelta dei criteri di aggiudicazione, deve garantire una concorrenza effettiva (cfr. art. 30 DLgs 50/2016) e “non deve limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi”. Ne consegue che l’Amministrazione non deve utilizzare sic et simpliciter il mercato per scegliere il contraente migliore sotto i profili qualitativo e quantitativo, ma è chiamata a disciplinarne il corretto funzionamento al fine di tutelare il libero gioco della concorrenza, al punto che, da soggetto che utilizza il mercato per scopi propri, è divenuta Garante del corretto andamento dello stesso per fini ulteriori, ispirati principalmente dall’ordinamento comunitario. La tutela della concorrenza rappresenta pertanto il principio ispiratore della contrattualistica pubblica, come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia (cfr. CGE sentenza del 12.12.2002, Universale vs. BAU AG, causa C-470-99) e riconosciuto come tale anche dall’ordinamento interno dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 401/2007, 320/2008 e 45/2010). La stessa Amministrazione, in tal senso, è assoggettata al mercato e le regole dell’evidenza pubblica non sono più soltanto funzionali ad ottenere le migliori condizioni ed il più affidabile contraente, ma sono anche finalizzate alla tutela della concorrenza, per cui può affermarsi che l’interesse delle imprese e del mercato è ora tutelato al pari dell’interesse pubblico che l’Amministrazione è chiamata ontologicamente a perseguire e, anzi, è divenuto anch’esso un valore collettivo da realizzare. Nell'ottica di evitare ostacoli alla concorrenza, diventa, dunque, cruciale la strutturazione della gara (la cd. auction design) da parte della singola Stazione Appaltante, oltre a costituire lo strumento di verifica della conformità del contratto d’appalto all’interesse pubblico. In altre parole, la P.A. non è più solo un semplice “utente” del mercato rispetto al quale ottenere quasi esclusivamente le migliori condizioni economiche (tant’è che il criterio del “massimo ribasso” è stato imperante per tutto il secolo scorso ed è in corso l’abbandono quasi totale del criterio medesimo), ma è “attore” del mercato stesso non solo per le sue funzioni regolatorie. Infatti, poiché è indubbio che la P.A. è, nel suo complesso, di gran lunga il più rilevante player nel mercato della committenza, è fondamentale per la corretta crescita del mercato l’uso corretto delle regole da parte della stessa Stazione Appaltante. Posti tali rilievi preliminari, si deve osservare che il mercato avente ad oggetto la fornitura, l’installazione e la manutenzione di parcometri è composto da diversi competitors che vantano diritti di esclusiva con le aziende che producono tali apparecchiature e che, pertanto, diventa, sia sul piano giuridico che su quello fattuale, impossibile occuparsi dell’approvvigionamento e della relativa manutenzione di parcometri di diversa marca. Nel dettaglio, il prelievo ed il trasporto dei parcometri marca “PARKEON” determinerebbe un indebito vantaggio economico per tutti quei concorrenti che potrebbero reinstallare nuovamente dette apparecchiature per ulteriori clienti o, quanto meno, utilizzarli prelevandone i pezzi di ricambio. Non a caso, lo stesso art. 12 delle Specifiche Tecniche prevede espressamente che le operazioni di smaltimento a norma di legge dei parcometri sono “eventuali” e se l’appaltatore aggiudicatario “decidesse in tal senso”. Al contrario, per le numerose aziende che non trattano i parcometri di tale marca si tratta esclusivamente di una voce di costo (DOPPIA per di più: ritiro e smaltimento) che porterebbe le società medesime a formulare offerte economiche non competitive seppur qualitativamente superiori offrendo parcometri tecnologicamente adeguati se non all’avanguardia. Nel caso di specie, la SA si ritroverebbe, di conseguenza, dinanzi ad una platea di potenziali concorrenti limitata e di non poter ricevere una vera e sostanziale offerta competitiva, soprattutto sul piano tecnico (sono previsti 70 punti per l’offerta tecnica), dal momento che vi è l’obbligo, pena l’inammissibilità dell’offerta medesima, di quotare la “valorizzazione ed il ritiro” dei parcometri PARKEON. In altre parole, le ditte “favorite” si troverebbero ad essere remunerate per ottenere – nella peggiore delle ipotesi - dei pezzi di ricambio e, di conseguenza, quoterebbero tutt’al più nella propria offerta economica il solo ritiro delle apparecchiature sebbene, a fronte dei vantaggi che otterrebbero dall’acquisizione degli impianti, potrebbero anche azzerare tale componente economica. Le aziende “sfavorite”, al contrario, si vedrebbero costrette a considerare non solo i costi del ritiro (costi, diretti ed indiretti, del personale, mezzi, materie prime, tasse ed oneri) ma anche quello dello smaltimento. In via definitiva, si chiede a codesta Stazione Appaltante di rettificare la procedura di gara eliminando tra le voci dell’offerta economica quella della valorizzazione, del ritiro e dell’eventuale smaltimento dei parcometri attualmente installati per tutte le argomentazioni sopra esposte.

    Domanda del: 10/09/2019 aggiornata il 10/09/2019
  • R:  Si conferma, in quanto opportuna e funzionale ella esigenze della stazione appaltante, la procedura in oggetto in quanto il ritiro dei parcometri obsoleti costituisce una prestazione che la stazione appaltante ha inteso affidare al mercato e come tale è stata inclusa nella prestazioni di gara, lasciando al mercato l’opportuna quotazione.

    Inoltre, non si ravvisa l’esistenza di situazioni di differenziazione degli operatori in quanto le macchine in questione sono fuori produzione da circa 20 anni, non più commercializzate sul mercato e non più impiegabili perché non più adeguate tecnologicamente ed ampiamente obsolete, tanto che risultano ormai da tempo dismesse dagli operatori della sosta. Pertanto non hanno un mercato, neppure come parti di ricambio, e viene meno la motivazione addotta dal concorrente circa la supposta differenziazione fra operatori “favoriti” in quanto potenzialmente interessati al riuso delle apparecchiature e/ parti di ricambio, rispetto ad altre “sfavorite”.

    Tale situazione (macchine e ricambi fuori produzione, non più reperibili sul mercato e non più impiegabili perché non più adeguate tecnologicamente) costituisce uno dei motivi per le quali è stata attivata la procedura di gara per la sostituzione

Vai all'elenco dei chiarimenti