Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • 10. Nelle Caratteristiche minime dei Parcometri richiesti è prevista la conformità alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, si richiede che la caratteristica prevista, facente parte delle caratteristiche minime dei parcometri richiesti possa ritenersi nulla.

    Domanda del: 10/09/2019 aggiornata il 10/09/2019
  • Il Ministero Economia e Finanza ha recentemente emanato il Decreto 10 maggio 2019, pubblicato sulla GU n.115 del 18-5-2019, recante “Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”, in cui all’art. 1 si precisa che, in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:

    Lettera a) - alle operazioni di cui all’articolo 2 del DPR 696/96;

    Lettera b) - per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali la funzione di certificazione fiscale è assolta dai biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatizzate.

    Per quanto attiene le attività di interesse della scrivente Società e rilevanti per la gara in corso, sono attualmente da escludere e pertanto non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni riconducibili ai servizi previsti alla lettera “gg” dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696 (e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015), ovvero le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;

     

    Va inoltre osservato che l’art. 3 del Decreto 10 maggio 2019 di cui sopra prevede inoltre che “…con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall'art. 1.”

     

    Si tratta pertanto, considerato il testo del decreto, di un esonero temporaneo, che sarà interessato da un successivo decreto che sancirà la data di decadenza dell’esonero medesimo.

    Stante quanto sopra la Stazione appaltante ritiene opportuno dotarsi di apparecchiature che, allo stato dell’arte, siano adeguate alla prescrizione tecnica relativa alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come previsto nelle specifiche tecniche e dalle condizioni di gara, anche al fine di non trovarsi in un prossimo futuro in una potenziale situazione di precoce obsolescenza e/o inadeguatezza tecnica delle apparecchiature stesse.

     

     

     

     

     

Vai all'elenco dei chiarimenti