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Chiarimento

  • 5) In relazione alla procedura in oggetto, desideriamo avere conferma dell'importo posto a base d'asta.

    Infatti nella documentazoine di gara si evince che il predetto importo, per il lotto A, ammonta a euro 145.190,88 e per il lotto B a euro 251.532,45, importi corrispondenti ad un costo orario di euro 19,55 per il lotto A ed euro 12,09 per il lotto B. Tali importi, come già da voi correttamente indicato, sono esattamente gli stessi individuati nelle tabelle del Ministero del Lavoro, nel decreto del 21/03/2016 rappresentano il costo medio oraio per il contratto di Vigilanza e servizi fiduciari. Tali  tabelle sono le medesime a cui fa riferimento il Codice dei Contratti Pubblici, per l'individuazione dell'offerta anomala, qualora il costo orario indicato dall'operatore economico risulti inferiore a quanto riportato nelle tabelle stesse all'art.97 comma 5  lettera d) del vigente Codice. Da ciò sembrerebbe vi sia stato un errore nell'indicazione della base d'asta, poichè la stessa coincide con il costo minimo della manodopera che deve sostenere l'operatore economico, al fine di formulare un offerta congrua, secondo i termini di legge e non ulteriormente ribassabile. Pertanto si chiede di confermare che gli importi sopracitati e riportati nella documentazione di gara, siano da intendersi come il costo della manodopera minimo che l'operatore è tenuto ad indicare ai sensi dell'art. 10 del Codice e non rappresentino la base d'asta soggetta a ribasso.

    Domanda del: 08/08/2018 aggiornata il 08/08/2018
  • Relativamente alla vs. richiesta di chiarimenti, si comunica che la determinazione dell’importo a base di gara è stata effettuata con riferimento ai principi delle linee guida n. 10 dell’ ANAC, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 462 del 23/5/2018, laddove, al punto 4. (ribassi eccessivi), si sancisce che:

    Al fine di impedire che la concorrenza sul prezzo si traduca in offerte economiche tali da compromettere la qualità delle prestazioni o le condizioni di lavoro e di sicurezza del personale impiegato nello svolgimento della commessa, è necessario che le stazioni appaltanti procedano ad effettuare la verifica sulla congruità, serietà, sostenibilità e  realizzabilità dell’offerta secondo quando disposto dall’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici, valutando, in particolare, se il prezzo offerto sia idoneo a garantire il rispetto di

    tutti i costi attinenti al servizio previsto nel capitolato tecnico, tra cui il costo del personale, che deve essere dichiarato dall’impresa concorrente, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, come modificato sul punto dal decreto legislativo n. 56/2017, ed espressamente verificato dalla stazione appaltante (articolo 95, comma 10, secondo periodo). È in ogni caso obbligatorio il rispetto dei trattamenti minimi salariali inderogabili per legge o sulla base di fonti autorizzate dalla legge (articolo 97, comma 6 del Codice).

    I valori del costo del lavoro potranno essere desunti dalle apposite tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del medesimo Codice. L’impresa concorrente ha comunque la possibilità di giustificare adeguatamente eventuali scostamenti rispetto al costo medio del lavoro individuato nelle predette tabelle, fatto salvo il rispetto dei minimi salariali inderogabili. La stazione appaltante, inoltre, nel verificare la serietà dell’offerta potrà considerare anche la percentuale di utile indicata dal concorrente. Sebbene secondo alcuni partecipanti alla consultazione quest’ultima non potrebbe essere pari a zero in considerazione dello scopo di lucro perseguito dagli operatori economici; sul punto occorre considerare che secondo la giurisprudenza amministrativa non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (cfr. Sentenze del Consiglio di Stato, sezione III, 1 marzo 2018, n.1278; sezione VI, 16 gennaio 2009, n. 215 e sezione IV, 23 luglio 2012, n. 4206).”

    Si conferma inoltre che gli importi a base di gara sono rispettivamente di Euro 145.190,88 per il lotto A e di Euro 251.532,45 per il lotto B cosi come dettagliato nella documentazione di gara.

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