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Ai sensi dell’art. 117, comma 11, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa del tipo “Decennale Postuma Indennitaria” (la “D.P.I.”) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’Opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Tale polizza deve prevedere un limite di indennizzo pari al 40% (quaranta percento) del valore dell’Opera realizzata. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di 10 (dieci) anni e con un indennizzo pari a euro 5.000.000 (cinquemilioni/00). La mancata presentazione della polizza impedisce lo svincolo delle ritenute di garanzia e della garanzia definitiva. Si chiede alla spettabile stazione Appaltante di confermare che tale polizza sia riferita soltanto alle opere civili soggette a collaudo statico e che quindi la percentuale del 40% debba essere calcolato su tale importo.
Domanda del: 16/09/2024 aggiornata il 16/09/2024 -
Con riferimento alla polizza assicurativa del tipo “Decennale Postuma Indennitaria”, di cui all’art. 9.2., n. 3., lett. g), del Capitolato Speciale d’Appalto, Sez. A – Parte Normativa, la somma assicurata deve essere pari al valore di aggiudicazione dei lavori, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza.