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Con riferimento all`art. 14.10 del disciplinare di gara (pag.36), considerando il dettato dell`art. 104 co.7 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti), ove si cita: 7. L’operatore economico e l`impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell`importo dell`appalto posto a base di gara. Considerate le svariate pronunce giurisprudenziali, l`orientamento della dottrina prevalente e delle delibere ANAC si chiede a codesta stazione appaltante di chiarire/confermare la responsabilità solidale di entrambi i soggetti (concorrente e soggetto ausiliario) nei confronti della stazione appaltante per l`intero contratto d`appalto.
Domanda del: 08/08/2024 aggiornata il 08/08/2024 -
Si conferma quanto previsto al paragrafo 14.10 del Disciplinare di Gara con riferimento alla disciplina dell’avvalimento di cui all’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Restano ferme le ulteriori normative e discipline in materia.