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Chiarimento

  • Premesso che, ai fini della partecipazione alla Gara, l’art. 11.9 del disciplinare di gara (“Disciplinare”) prescrive il possesso di determinati requisiti tecnici e speciali in relazione alla fornitura di materiale rotabile. Considerato che l’art. 14.1 del Disciplinare, nel rispetto dell’art. 104 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., (“Codice”) consente il ricorso all’avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti tecnici e speciali, ivi inclusi i requisiti tecnici e speciali di cui alla lett. c) dell’art. 11.9 del Disciplinare. Considerato altresì che, in data 10/07/2024, codestaStazione Appaltante in risposta al quesito n.1 “[…] relativamente alla fornitura di materiale rotabile si chiede conferma che la stessa possa essere interamente subappaltata ad impresa idoneamente qualificata rispetto ai requisiti richiesti a base di gara, oppure sia necessario associarsi in raggruppamento con tali imprese” ha chiarito che “La partecipazione alla procedura potrà avvenire in tutte le forme previste dal Disciplinare di Gara e nelle altre modalità previste dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile. In merito al subappalto, si rinvia all’articolo 15. del Disciplinare di Gara nonché alla normativa e disciplina vigente ed applicabile”. Considerato altresì che l’art. 15.1. del Disciplinare di Gara consente il ricorso al subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del Codice, nel quale non vi è alcun limite espresso alla possibilità per l’operatore economico di indicare come subappaltatore l’impresa di cui si avvale per la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici. QUESITO Si chiede di confermare che, nel rispetto di quanto previsto dalla legge di gara e dal Codice, l’impresa ausiliaria che presti i requisiti tecnici e speciali prescritti ai sensi dell’art. 11.9 lett. c), del Disciplinare, possa anche assumere il ruolo di subappaltatrice per il 100 % delle prestazioni inerenti alla fornitura del materiale rotabile nei limiti dei requisiti prestati.

    Domanda del: 07/08/2024 aggiornata il 07/08/2024
  • Si rinvia al chiarimento n. 1).

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