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Chiarimento

  • Premesso che: - si ritiene la disposizione dell’art. 5.3 CSA, comma 1, nella parte in cui prevede che una soglia minima pari a Euro 21.500.000,00 (ventunomilionicinquecentomila/00) per la liquidazione delle rate di acconto, del tutto inadeguata al contesto macro-economico attuale, contraddistinto infatti da una estrema volatilità dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici, nonché da spinte inflazionistiche ancora persistenti nonostante i correttivi attuati dalla BCE in materia di tassi di interesse; - parimenti, si ritiene la disposizione dell’art. 5.3 CSA, comma 2, che prevede che i pagamenti in acconto avvengano fino al raggiungimento di un limite massimo pari all’80% (ottanta per cento) dell’importo contrattuale (quindi di converso configurando una rata di saldo pari al 20% del valore del contratto), inadeguata a soddisfare le effettive esigenze di liquidità delle imprese appaltatrici nella fase conclusiva dell’appalto; - tali modalità di pagamento risulterebbero insufficienti a preservare la continuità delle lavorazioni affidate all’Appaltatore, causando significative esposizioni finanziarie; - riteniamo quindi che, nel comune interesse di presidiare la regolare ed efficiente realizzazione dell’Opera in oggetto, risulti oltremodo necessario un intervento correttivo. Si richiede formalmente che i documenti di gara (nello specifico, il CSA Sezione A: PARTE NORMATIVA) vengano rettificati stabilendo che: - i pagamenti delle rate di acconto siano corrisposti all’Appaltatore su Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.) mensili in base ai dati risultanti dai documenti contabili (o comunque con la diversa frequenza ritenuta più congrua da parte di codesta spett.le Committente); - i pagamenti in acconto avvengano fino al raggiungimento di un limite massimo del 95% dell’importo contrattuale comprensivo degli importi relativi ad eventuali atti aggiuntivi e di sottomissione, ed al netto dell’importo contrattuale della manutenzione full service dei veicoli tranviari e del sistema batterie per la marcia autonoma, compresa la prima sostituzione del pacco batteria (o comunque del diverso limite massimo ritenuto adeguato da parte di codesta spett.le Committente). Trattandosi di misure di carattere meramente finanziario e non patrimoniale, l’adozione di simili correttivi contrattuali non comporterebbe alcuna revisione al Quadro economico di spesa dell’intervento in oggetto.

    Domanda del: 02/08/2024 aggiornata il 02/08/2024
  • Si conferma quanto previsto all’art. 5.3., commi 1 e 2, del Capitolato Speciale d’Appalto, Sez. A – Parte Normativa.

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