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Premesso che: - si ritiene non completamente esaustiva la disciplina dell’anticipazione tracciata all’art. 5.1 CSA; - l’art. 125 del D. Lgs. 36/2023 prevede – come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al Codice dei contratti pubblici, predisposta dal Consiglio di Stato – due differenti regimi per l’anticipazione del corrispettivo (uno relativo agli appalti di lavori e uno specifico per i contratti di servizi e forniture pluriennali); - il regime normativo riflette le effettive esigenze di cassa delle imprese appaltatrici, nonché la natura “capital intensive” degli appalti di lavori. Questi ultimi, infatti, richiedono un maggiore apporto di provvista finanziaria nelle fasi iniziali della commessa, contraddistinte dall’apprestamento delle strutture di cantiere e dall’avvio delle attività industriali; - l’Appalto in oggetto riveste natura principale di appalto di lavori, con prestazioni aggiuntive di forniture e servizi; Si chiede pertanto conferma che l’anticipazione del corrispettivo, in accordo alle previsioni di legge, seguirà due differenti regimi: - un’anticipazione del 20% calcolata sul valore dei Lavori da corrispondersi in un’unica soluzione, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione; - un’anticipazione pari al 20% calcolata sul valore dei Servizi e delle Forniture di ciascuna annualità contabile, stabilita nel Cronoprogramma aggiornato annualmente dall’Appaltatore secondo l’evoluzione della commessa.
Domanda del: 02/08/2024 aggiornata il 02/08/2024 -
Si conferma quanto previsto dall’art. 5.1. del Capitolato Speciale d’Appalto, Sez. A – Parte Normativa.