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Chiarimento

  • Si chiede di confermare che, in materia di subappalto, trova applicazione la recente Legge Europea n. 238/2021, che in particolare consente al Progettista "di affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività”. Di conseguenza si chiede di confermare, quindi, che l'archeologo, l'esperto acustico e l'esperto in gestione dell'ambiente di condivisione dei dati possono essere consulenti esteri a cui affidare in subappalto le relative attività.

    Domanda del: 02/03/2022 aggiornata il 02/03/2022
  • Si conferma che, in materia di subappalto, così come previsto dall’art. 9. del disciplinare di gara, trova applicazione l’art. 31, co. 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove è previsto “[…] L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività […]”.

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