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Lotto A: Servizi di vigilanza da svolgere presso gli immobili di proprietà o in gestione a Brescia Mobilità spa ubicati in Brescia

Soggetto aggiudicatore: Brescia Mobilità S.p.A.
Oggetto: Lotto A: Servizi di vigilanza da svolgere presso gli immobili di proprietà o in gestione a Brescia Mobilità spa ubicati in Brescia
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 146.642,79 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 145.190,88 €
Oneri: 1.451,91 €
CIG: 75732213AC
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: BSM
Aggiudicatario : G4 VIGILANZA S.P.A - Capofila: G4 VIGILANZA S.P.A
Data di aggiudicazione: 10 dicembre 2018 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 145.873,28 €
Data pubblicazione: 19 luglio 2018 13:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 27 agosto 2018 17:00:00
Data scadenza: 06 settembre 2018 13:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Vs Offerta Tecnica
Documentazione Offerta Economica:
Per richiedere informazioni: per informazioni sulla gara ing. Claudio Moraschi 030-3061061 sig.ra Nadia Maggioni 030-3061035

Elenco chiarimenti

Lotto 1 - Lotto A: Servizi di vigilanza da svolgere presso gli immobili di proprietà o in gestione a Brescia Mobilità spa ubicati in Brescia

Chiarimento n. 1

Domanda:

1) Da una prima analisi della base d’asta per il servizio di vigilanza armata (lotto A), la stessa pare essere approssimativamente stabilita intorno a € 15,30/ora. Tale valore non è coerente con l’indicazione di costo presa a riferimento CCNL Vigilanza Armata  (Liv. 4° tabelle ministeriali 21/3/2016).

Il valore a base d’asta, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, non comprende inoltre, i costi aggiuntivi, necessari per l’esecuzione del servizio.


 

Risposta:

Si comunica che il costo orario per il servizio di vigilanza armata (lotto A), utilizzato per la quantificazione del canone mensile a base di gara, è di Euro 18,63 per i servizi diurni e di Euro 19,55 per i servizi notturni (come da tabella ministeriale del 21/3/2016 – livello IV). I dati riferiti alle prestazioni, laddove riconoscibili a consuntivo secondo i prezzi orari contrattuali, sono stati indicati alle quantità di interventi storicamente registrati negli ultimi esercizi e sono espressi al solo fine di poter fornire indicazioni utili dei volumi di attività presunti utili per una corretta quantificazione dello sconto da parte degli offerenti.

La determinazione della base d’asta è stata effettuata con riferimento ai principi delle linee guida n. 10 dell’ ANAC, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 462 del 23/5/2018, ed in particolare al punto 4) Ribassi eccessivi dove vengono precisati fra l’altro i riferimenti al costo del lavoro del personale e dell’eventuale utile dal concorrente, per il quale “secondo la giurisprudenza amministrativa non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua”.

Chiarimento n. 2

Domanda:

2) In relazione alla procedura in oggetto, desideriamo avere conferma dell'importo posto a base d'asta.

Infatti nella documentazoine di gara si evince che il predetto importo, per il lotto A, ammonta a euro 145.190,88 e per il lotto B a euro 251.532,45, importi corrispondenti ad un costo orario di euro 19,55 per il lotto A ed euro 12,09 per il lotto B. Tali importi, come già da voi correttamente indicato, sono esattamente gli stessi individuati nelle tabelle del Ministero del Lavoro, nel decreto del 21/03/2016 rappresentano il costo medio oraio per il contratto di Vigilanza e servizi fiduciari. Tali  tabelle sono le medesime a cui fa riferimento il Codice dei Contratti Pubblici, per l'individuazione dell'offerta anomala, qualora il costo orario indicato dall'operatore economico risulti inferiore a quanto riportato nelle tabelle stesse all'art.97 comma 5  lettera d) del vigente Codice. Da ciò sembrerebbe vi sia stato un errore nell'indicazione della base d'asta, poichè la stessa coincide con il costo minimo della manodopera che deve sostenere l'operatore economico, al fine di formulare un offerta congrua, secondo i termini di legge e non ulteriormente ribassabile. Pertanto si chiede di confermare che gli importi sopracitati e riportati nella documentazione di gara, siano da intendersi come il costo della manodopera minimo che l'operatore è tenuto ad indicare ai sensi dell'art. 10 del Codice e non rappresentino la base d'asta soggetta a ribasso.

Risposta:

Relativamente alla vs. richiesta di chiarimenti, si comunica che la determinazione dell’importo a base di gara è stata effettuata con riferimento ai principi delle linee guida n. 10 dell’ ANAC, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 462 del 23/5/2018, laddove, al punto 4. (ribassi eccessivi), si sancisce che:

Al fine di impedire che la concorrenza sul prezzo si traduca in offerte economiche tali da compromettere la qualità delle prestazioni o le condizioni di lavoro e di sicurezza del personale impiegato nello svolgimento della commessa, è necessario che le stazioni appaltanti procedano ad effettuare la verifica sulla congruità, serietà, sostenibilità e  realizzabilità dell’offerta secondo quando disposto dall’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici, valutando, in particolare, se il prezzo offerto sia idoneo a garantire il rispetto di

tutti i costi attinenti al servizio previsto nel capitolato tecnico, tra cui il costo del personale, che deve essere dichiarato dall’impresa concorrente, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, come modificato sul punto dal decreto legislativo n. 56/2017, ed espressamente verificato dalla stazione appaltante (articolo 95, comma 10, secondo periodo). È in ogni caso obbligatorio il rispetto dei trattamenti minimi salariali inderogabili per legge o sulla base di fonti autorizzate dalla legge (articolo 97, comma 6 del Codice).

I valori del costo del lavoro potranno essere desunti dalle apposite tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del medesimo Codice. L’impresa concorrente ha comunque la possibilità di giustificare adeguatamente eventuali scostamenti rispetto al costo medio del lavoro individuato nelle predette tabelle, fatto salvo il rispetto dei minimi salariali inderogabili. La stazione appaltante, inoltre, nel verificare la serietà dell’offerta potrà considerare anche la percentuale di utile indicata dal concorrente. Sebbene secondo alcuni partecipanti alla consultazione quest’ultima non potrebbe essere pari a zero in considerazione dello scopo di lucro perseguito dagli operatori economici; sul punto occorre considerare che secondo la giurisprudenza amministrativa non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (cfr. Sentenze del Consiglio di Stato, sezione III, 1 marzo 2018, n.1278; sezione VI, 16 gennaio 2009, n. 215 e sezione IV, 23 luglio 2012, n. 4206).”

Si conferma inoltre che gli importi a base di gara sono rispettivamente di Euro 145.190,88 per il lotto A e di Euro 251.532,45 per il lotto B cosi come dettagliato nella documentazione di gara.

Chiarimento n. 3

Domanda:

3) Nel Disciplinare (pag. 8 di 32) viene indicato che….. L'Istituto di Vigilanza dovrà utilizzare, per i servizi di ronda effettuati dalle pattuglie, un gruppo ristretto di guardie (minimo 5 persone) - che saranno tutte adeguatamente formate ed istruite per il servizio richiesto al fine di garantirne adeguata conoscenza dei complessi siti della Società - in modo che tutte le pattuglie impiegate in tali servizi siano parimenti in grado di far fronte alle esigenze di servizio”

Chiediamo se il personale che verrà impiegato per il servizio, di cui al Disciplinare, deve essere considerato quale impiego in esclusiva per il servizio descritto dall’Ente Appaltante oppure, garantendo comunque i livelli di servizio richiesti, può essere condiviso anche con altre attività in corso?

 

Risposta:

Le pattuglie effettuanti le ronde richieste potranno anche essere condivise con altri eventuali servizi svolti dall'operatore, salvo il rispetto delle prestazioni richieste.

Chiarimento n. 4

Domanda:

4) Visto il punto 12 del Discipinare Tecnico - Clausola sociale prevista si chiede di conoscere la forza lavoro se presente:

-il numero addetti, CCNL applicato, Qualifica, livello, anzianità

Risposta:

In aderenza alle indicazioni delle linee guida ANAC n. 10 del 23/05/2018, recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata”, nel Disciplinare Tecnico è stata prevista al punto 12 la “clausola sociale”, prevista dai contratti collettivi di riferimento ed utile a permettere il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti.

 

A tal fine si comunicano pertanto le informazioni in possesso della presente stazione appaltante, relative alle risorse soggette al cambio di Appalto e riferite ai servizi di vigilanza che è previsto verranno svolti dall’ Istituto uscente nel periodo dal 01/09/2018 al 28/02/2019:

 

Lotto A: Servizi di Vigilanza con guardia armata, come indicato al punto “7.1” del Disciplinare Tecnico:

  • Le guardie armate sono n. 2, assunte con contratto indeterminato ed a tempo pieno, con n. 3 scatti d’anzianità ed inquadramento al IV livello del CCNL per “Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”.

lotto B: Servizi fiduciari, come indicato al punto “7.2” del Disciplinare Tecnico:

  • Gli operatori non armati sono n. 3, di cui n. 1 operatore assunto con contratto indeterminato ed a tempo pieno, con n. 1 scatto di anzianità ed inquadramento al livello D del CCNL per “Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”. Gli altri n. 2 operatori sono assunti con contratto a tempo determinato ed a tempo pieno, senza scatti d’anzianità ed inquadramento al livello F del CCNL per “Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”.

Chiarimento n. 5

Domanda:

5)  Al punto 7 del paragrafo 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo (pag 19 del disciplinare di gara), si richiede di allegare alla documentazione amministrativa il documento che attesti l’avvenuta presa visione dei luoghi oggetto della presente procedura, mentre a pag 13 dello stesso (paragrafo 11 Sopralluogo), si specifica che il sopralluogo non è previsto. si chiedono chiarimenti.

Risposta:

Si conferma quanto previsto al paragrafo 11- Sopralluogo.

Pertanto è da considerarsi refuso quanto previsto al punto 7 del paragrafo 15.3.