Torna ad inizio pagina

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER L’ANNO 2017/2018 PER IL GRUPPO BRESCIA MOBILITA’

Soggetto aggiudicatore: Brescia Mobilità S.p.A.
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER L’ANNO 2017/2018 PER IL GRUPPO BRESCIA MOBILITA’
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Criterio del minor prezzo
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 3.600.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 3.600.000,00 €
CIG: 69144955C7
Stato: Chiusa
Motivazione: GARA DESERTA
Centro di costo: BSM
Data pubblicazione: 19 dicembre 2016 13:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 18 gennaio 2017 13:00:00
Data scadenza: 23 gennaio 2017 13:00:00
Documentazione gara:
Per richiedere informazioni: per info iscrizione al portale sig.ra Nadia Maggioni nmaggioni@bresciamobilita.it 030-3061035 per info tecniche domande a portale

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Gara deserta 09 febbraio 2017 17:23:42 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

1) Si chiede di quantificare (anche una stima approssimativa) a quanto ammenteranno le spese contrattuali a carico dell'assegnatario

Risposta:

Saranno eventualmente applicati i costi previsti dalla normativa in materia di imposta di bollo

Chiarimento n. 2

Domanda:

2) Con riferimento all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto: la gara prevede di offrire dei prezzi fissi validi per l'intero periodo contrattuale, questo presuppone un impegno economico in tema di coperture finanziarie da parte del fornitore offerente, per questo motivo quanto previsto dal capitolato ("La Committente ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni [.]") risulterebbe molto penalizzante per il fornitore stesso. Per questo motivo si chiede se sia possibile specificare a titolo di esempio quali possano essere i casi in cui tale articolo possa essere applicato. Si chiede conferma che in caso di recesso anticipato dal contratto troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 convertita in DL del 6 luglio 2012, n. 95 e cioè "Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20

Risposta:

L’art.26 prevede la facoltà di recesso del committente in caso di FORZA MAGGIORE. Le condizioni di riconoscimento degli importi a favore dell’appaltatore sono specificate nei relativi commi. Si conferma quanto previsto all’art.1 c.13 della legge 07 agosto 2012 n.135 per quanto attiene al diritto di recesso del contratto nel caso riportato nell’articolo medesimo

Chiarimento n. 3

Domanda:

3) E’ previsto all’art 11 del capitolato che ” Il Fornitore è responsabile nei confronti del contraente delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei punti di prelievo anche qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto dei Soggetti Contraenti, agisce usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.”. Fermo l'obbligo di ordinaria diligenza del fornitore nei confronti dei gestori di rete si precisa che il fornitore non ha alcuna responsabilità riguardo a interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità le quali sono di esclusiva competenza e responsabilità del al gestore di rete/distributore salvo il caso in cui non derivino da un inadempimento del fornitore. Si chiede di confermare quanto sopra esposto.

Risposta:

Si conferma quanto da voi precisato.