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Dettagli procedura

FORNITURA DI DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DELLA DURATA DELLA SOSTA E PER LA RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI (PARCOMETRI) E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

Ente: Brescia Mobilità S.p.A.
Oggetto: FORNITURA DI DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DELLA DURATA DELLA SOSTA E PER LA RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI (PARCOMETRI) E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI
Tipo di fornitura:
  • Beni
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 1.429.500,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 1.429.500,00 €
CIG: 8007519db5
Stato: In svolgimento
Centro di costo: BSM
Data pubblicazione : 16 agosto 2019 13:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 27 settembre 2019 17:00:00
Data scadenza: 07 ottobre 2019 13:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
Documentazione Offerta Economica:
Per richiedere informazioni: PER INFORMAZIONI TECNICHE SULLA GARA DOMANDE A PORTALE, PER INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ING. CLAUDIO MORASCHI 030-3061061 CMORASCHI@BRESCIATRASPORTI-SPA.IT

la scadenza per la presentazione delle offerte è prorogata al 07/10/2019 alle ore 13:00

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
sospensione termini procedurali 16 aprile 2020 15:44:08 Altri Documenti
revoca aggiudicazione 21 maggio 2020 9:46:19 Altri Documenti
comunicazione di aggiudicazione 31 marzo 2020 17:56:32 Atti di aggiudicazione
sospensione aggiudicazione 16 aprile 2020 15:42:39 Atti di aggiudicazione
comunicazione sospensione aggiudicazione 16 aprile 2020 15:43:14 Atti di aggiudicazione
trasmissione sospensione termini procedurali 16 aprile 2020 15:44:53 Atti di aggiudicazione
esclusione 25 febbraio 2020 8:59:51 Atti di esclusione
CV 1 22 ottobre 2019 11:31:27 Curriculum commissari
CV 2 22 ottobre 2019 11:31:49 Curriculum commissari
CV 3 22 ottobre 2019 11:32:33 Curriculum commissari
determina 22 ottobre 2019 11:33:53 Determina a contrarre
provvedimento di nomina 22 ottobre 2019 11:31:02 Determina di nomina della commissione di gara

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

1. A pagina 17 dell'allegato specifiche tecniche, viene riportato il seguente testo:

....... Per le caratteristiche tecniche  delle tessere "Park City" si rimanda al paragrafo 4.2.3 punto b6) che non risulta da alcuna parte nelle specifiche menzionate,

si prega pertanto di precisare gentilmente quale sia il riferimento corretto da prendere in considerazione per esaminare tali caratteristiche.

Risposta:

Risposta: trattasi di refuso nella compilazione definitiva del documento. Il riferimento corretto è il seguente:  paragrafo 5.2.3 punto c

Chiarimento n. 2

Domanda:

2. A pagina 19 delle specifiche tecniche invece, viene riportato quanto segue:

La stazione appaltante metterà a disposizione dei campioni delle Park city Card per eventuali esigenze di verifica e programmazione dei dispositivi da parte dei partecipanti alla gara.

Si prega di precisare con quali modalità e con quali tempistiche vista la scadenza ravvicinata della gara?

Risposta:

Risposta: il punto 7.2 delle Specifiche Tecniche prevede che “Ciascun partecipante deve obbligatoriamente presentare, a pena inammissibilità dell’offerta ed a titolo di dimostrazione dei requisiti tecnici del prodotto richiesto, un campione identico al parcometro offerto in sede di gara. Il parcometro “campione” deve essere fornito nella duplice configurazione (alimentazione con pannello solare integrato nel parcometro e alimentazione a rete con scatola stagna).

Su tale parcometro verranno effettuate dalla Stazione Appaltante le verifiche funzionali relativamente ai requisiti obbligatori rispondenti alle richieste tecniche del prodotto descritte nei capitoli precedenti”.

In particolare si citano in una tabella in calce allo stesso capitolo le funzionalità obbligatorie richieste ai sensi delle presenti Specifiche Tecniche del sistema “parcometro-centro di controllo” che dovranno essere possedute e dimostrate dal campione consegnato e le relative verifiche che la Stazione Appaltante eseguirà sul sistema parcometro (campione)-ambiente di prova di centrale, che non comprendono in questa fase le funzionalità della park City card, che dovranno essere rese disponibili successivamente.

 

Intatti, lo stesso capitolo “…richiede inoltre - dato il carattere particolarmente critico per la buona gestione del sistema sosta nella Città di Brescia della funzione riconoscimento della Park city e gestione on-line della relativa black-list - che l’Appaltatore implementi il sistema di cui al punto 7.1.4 in un tempo non superiore ai 30 gg solari dalla aggiudicazione provvisoria dell’Appalto. Il contratto potrà essere stipulato solo ad avvenuta dimostrazione dell’operatività anche di questo aspetto.

A tal fine il concorrente dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante un ambiente di prova di centrale preconfigurato e pronto all’uso, fornendo tutti gli accessori necessari alla simulazione dei pagamenti bancari, all’aggiornamento delle tariffe da remoto e all’acquisizione di dati finanziari e statistici.”

 

Ne consegue che il sistema di riconoscimento della Park city e gestione on-line della relativa black-list sarà approntato entro 30 gg dall’aggiudicazione provvisoria (portati ora a 40 giorni lavorativi a seguito richiesta di un concorrente) e che pertanto il campione da consegnare in sede di presentazione di offerta potrà anche non essere completo della funzione di cui al punto 7.1.4 (Park City Card), che appunto dovrà essere implementata e dimostrata nella fase successiva alla aggiudicazione provvisoria e che sarà propedeutica alla eventuale aggiudicazione definitiva e stipula contrattuale.

 

Preso atto che la Stazione appaltante comunquemetterà a disposizione dei campioni delle Park city Card per eventuali esigenze di verifica e programmazione dei dispositivi da parte dei partecipanti alla gara”, si precisa che le tessere stesse sono a disposizione dei concorrenti partecipanti alla gara, ovvero intendendo con ciò chi abbia presentato offerta. Le tessere pertanto verranno consegnate a richiesta del concorrente, a seguito di sua partecipazione alla procedura.

Chiarimento n. 3

Domanda:

3. Si richiede inoltre conferma, se le suddette tessere, che ci verranno fornite saranno poi le stesse che dovranno essere utilizzate per i relativi test sul parcometro DEMO/CAMPIONE ?   

Risposta:

Risposta: le tessere fornite per lo sviluppo della soluzione verranno prelevate dal quantitativo attualmente a scorta. I test previsti sul parcometro DEMO/CAMPIONE per l’accettazione definitiva della fornitura potranno quindi essere eseguiti sia con gli esemplari forniti per lo sviluppo che con esemplari prelevati a campione dalla stessa scorta.

Chiarimento n. 4

Domanda:

4. Al paragrafo 4.1 in riferimento alla norma EN 14450/2018, viene richiesta la resistenza all'effrazione delle casseforti aventi classificazione S2; ci confermate che è necessario e/o si debba produrre apposito documento redatto da ente terzo (no autocertificazione) utile per una puntuale verifica a comprova e/o possesso del requisito richiesto? Confermate che tale documentazione, come esplicitato al paragrafo 4.3, dovrà essere riportata anche nell’Allegato A “ Modello Scheda Tecnica del Parcometro“?

Risposta:

R: Al paragrafo 4.3 delle ST è riportato Ai fini della opportuna verifica preliminare di rispondenza tecnica delle apparecchiature alle prescrizioni di cui al presente documento, tutte le caratteristiche tecniche e le dichiarazioni, certificazioni ed aderenza alle norme devono essere esaustivamente riportate nell’Allegato A: “Modello Scheda Tecnica Parcometro” della documentazione di gara.”

Si conferma pertanto che la rispondenza alle caratteristiche e alle normative citate nel documento debba essere comprovata da certificazioni e dichiarazioni redatte da enti terzi idonei in possesso dei requisiti previsti per il rilascio delle stesse. Si conferma altresì che i riferimenti alle certificazioni e dichiarazioni trasmesse per le apparecchiature offerte siano anche riportati nei rispettivi riferimenti dell’Allegato A “Modello Scheda Tecnica del Parcometro”.

Chiarimento n. 5

Domanda:

5. Al paragrafo 5.2.3 lettera b riferite al lettore “ Chip “, al punto 7 viene richiesto il grado di protezione minimo IP54 riferite al lettore “ Contactless “, al punto 4 viene richiesto il grado di protezione minimo IP65; ci confermate che è necessario e/o si debba produrre apposito documento redatto da ente terzo (no autocertificazione) utile per una puntuale verifica a comprova e/o possesso del requisito richiesto? Confermate che tale documentazione, come esplicitato al paragrafo 4.3, dovrà essere riportata anche nell’Allegato A “ Modello Scheda Tecnica del Parcometro “ ?

Risposta:

R: Vedi risposta al quesito precedente

Chiarimento n. 6

Domanda:

6. Al paragrafo 5.2.3 lettera b punto 8 lettera d in riferimento al lettore “ Chip “, viene richiesto di possedere le certificazioni Visa PayWave e MasterCard PayPass in riferimento a pagamenti Contactless (no Chip), pertanto ci confermate che è necessario e/o si debba produrre anche apposito certificato per i circuiti dedicati a pagamenti con lettore Chip ? Confermate che tali certificati, come esplicitato al paragrafo 4.3, dovranno essere riportati anche nell’Allegato A “ Modello Scheda Tecnica del Parcometro “ ?

Risposta:

R: Vedi risposta al quesito precente

Chiarimento n. 7

Domanda:

7. Al paragrafo 9 viene richiesto il servizio di Acquirer incluso nell'offerta. A tal proposito ci confermate che il contratto di servizio con l’Acquirer verrà stipulato direttamente con l’Ente Brescia Mobilità così come previsto dalla normativa bancaria vigente e alle condizioni da questa stessa previste ?

Risposta:

R: Si conferma la stipula del contratto di servizio secondo la normativa vigente

Chiarimento n. 8

Domanda:

8 Secondo le normative bancarie vigenti, è  prevista la selezione obbligatoria del circuito di interesse da parte dell'utente prima di effettuare un pagamento con carte, vista la necessità secondo quanto riportato nelle specifiche tecniche che sul parcometro debbano coesistere più circuiti, sia di debito che di credito, si richiede se anche in questo caso sullo stesso debba essere presente e comprovata tale necessità già in sede di prove tecniche previste sul parcometro campione e che saremo eventualmente chiamati a eseguire su Vs. richiesta?

Risposta:

R: Per consentire la completa valutazione del parcometro offerto si richiede che le funzionalità previste e dichiarate per i canali di pagamento con carte di debito e di credito, sia per la configurazione minima richiesta che per quella eventualmente offerta come miglioria, devono essere già disponibili e verificabili sull’apparecchiatura campione presentata.

Chiarimento n. 9

Domanda:

9. A pagina 17, 18 e 25, si fa riferimento al paragrafo 4.2.3 punto b) che non troviamo. si richiede pertanto di volerci indicare meglio a quale paragrafo bisogna eventualmente fare riferimento per le caratteristiche delle tessere “ Park City “;

Risposta:

R: Come già precisato in precedente risposta, trattasi di un refuso :il riferimento numerico del paragrafo: il 4.2.3 punto b6) deve essere sostituito dal paragrafo 5.2.3 punto c

Chiarimento n. 10

Domanda:

10. Nelle Caratteristiche minime dei Parcometri richiesti è prevista la conformità alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, si richiede che la caratteristica prevista, facente parte delle caratteristiche minime dei parcometri richiesti possa ritenersi nulla.

Risposta:

Il Ministero Economia e Finanza ha recentemente emanato il Decreto 10 maggio 2019, pubblicato sulla GU n.115 del 18-5-2019, recante “Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”, in cui all’art. 1 si precisa che, in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:

Lettera a) - alle operazioni di cui all’articolo 2 del DPR 696/96;

Lettera b) - per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali la funzione di certificazione fiscale è assolta dai biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatizzate.

Per quanto attiene le attività di interesse della scrivente Società e rilevanti per la gara in corso, sono attualmente da escludere e pertanto non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni riconducibili ai servizi previsti alla lettera “gg” dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696 (e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015), ovvero le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;

 

Va inoltre osservato che l’art. 3 del Decreto 10 maggio 2019 di cui sopra prevede inoltre che “…con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall'art. 1.”

 

Si tratta pertanto, considerato il testo del decreto, di un esonero temporaneo, che sarà interessato da un successivo decreto che sancirà la data di decadenza dell’esonero medesimo.

Stante quanto sopra la Stazione appaltante ritiene opportuno dotarsi di apparecchiature che, allo stato dell’arte, siano adeguate alla prescrizione tecnica relativa alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come previsto nelle specifiche tecniche e dalle condizioni di gara, anche al fine di non trovarsi in un prossimo futuro in una potenziale situazione di precoce obsolescenza e/o inadeguatezza tecnica delle apparecchiature stesse.

 

 

 

 

 

Chiarimento n. 11

Domanda:

11. Con la presente si richiede formalmente e ad ogni effetto di legge di rettificare la Lex Specialis in relazione alla richiesta di quotare la “valorizzazione, il ritiro e lo smaltimento dei parcometri obsoleti marca Parkeon” come stabilito dal combinato disposto dell’art. 18.3 del Disciplinare e art. 10 e 12 delle Specifiche Tecniche, epurando la procedura dal vizio di imparzialità e anti-concorrenzialità per le ragioni che seguono. In via preliminare, si ricorda che sotto la pressante spinta dei principi e delle disposizioni comunitarie è ormai pacifico, anche alla luce del nuovo Codice delle Concessioni e degli Appalti D.Lgs. 50/2016, che la scelta dell’Appaltatore deve essere conseguente ad una procedura COMPETITIVA e CONCORRENZIALE ispirata ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (cfr. art. 4 DLgs 50/2016). Nel dettaglio, il Codice delle Concessioni e degli Appalti prevede espressamente che la Stazione Appaltante, persino nella scelta dei criteri di aggiudicazione, deve garantire una concorrenza effettiva (cfr. art. 30 DLgs 50/2016) e “non deve limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi”. Ne consegue che l’Amministrazione non deve utilizzare sic et simpliciter il mercato per scegliere il contraente migliore sotto i profili qualitativo e quantitativo, ma è chiamata a disciplinarne il corretto funzionamento al fine di tutelare il libero gioco della concorrenza, al punto che, da soggetto che utilizza il mercato per scopi propri, è divenuta Garante del corretto andamento dello stesso per fini ulteriori, ispirati principalmente dall’ordinamento comunitario. La tutela della concorrenza rappresenta pertanto il principio ispiratore della contrattualistica pubblica, come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia (cfr. CGE sentenza del 12.12.2002, Universale vs. BAU AG, causa C-470-99) e riconosciuto come tale anche dall’ordinamento interno dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 401/2007, 320/2008 e 45/2010). La stessa Amministrazione, in tal senso, è assoggettata al mercato e le regole dell’evidenza pubblica non sono più soltanto funzionali ad ottenere le migliori condizioni ed il più affidabile contraente, ma sono anche finalizzate alla tutela della concorrenza, per cui può affermarsi che l’interesse delle imprese e del mercato è ora tutelato al pari dell’interesse pubblico che l’Amministrazione è chiamata ontologicamente a perseguire e, anzi, è divenuto anch’esso un valore collettivo da realizzare. Nell'ottica di evitare ostacoli alla concorrenza, diventa, dunque, cruciale la strutturazione della gara (la cd. auction design) da parte della singola Stazione Appaltante, oltre a costituire lo strumento di verifica della conformità del contratto d’appalto all’interesse pubblico. In altre parole, la P.A. non è più solo un semplice “utente” del mercato rispetto al quale ottenere quasi esclusivamente le migliori condizioni economiche (tant’è che il criterio del “massimo ribasso” è stato imperante per tutto il secolo scorso ed è in corso l’abbandono quasi totale del criterio medesimo), ma è “attore” del mercato stesso non solo per le sue funzioni regolatorie. Infatti, poiché è indubbio che la P.A. è, nel suo complesso, di gran lunga il più rilevante player nel mercato della committenza, è fondamentale per la corretta crescita del mercato l’uso corretto delle regole da parte della stessa Stazione Appaltante. Posti tali rilievi preliminari, si deve osservare che il mercato avente ad oggetto la fornitura, l’installazione e la manutenzione di parcometri è composto da diversi competitors che vantano diritti di esclusiva con le aziende che producono tali apparecchiature e che, pertanto, diventa, sia sul piano giuridico che su quello fattuale, impossibile occuparsi dell’approvvigionamento e della relativa manutenzione di parcometri di diversa marca. Nel dettaglio, il prelievo ed il trasporto dei parcometri marca “PARKEON” determinerebbe un indebito vantaggio economico per tutti quei concorrenti che potrebbero reinstallare nuovamente dette apparecchiature per ulteriori clienti o, quanto meno, utilizzarli prelevandone i pezzi di ricambio. Non a caso, lo stesso art. 12 delle Specifiche Tecniche prevede espressamente che le operazioni di smaltimento a norma di legge dei parcometri sono “eventuali” e se l’appaltatore aggiudicatario “decidesse in tal senso”. Al contrario, per le numerose aziende che non trattano i parcometri di tale marca si tratta esclusivamente di una voce di costo (DOPPIA per di più: ritiro e smaltimento) che porterebbe le società medesime a formulare offerte economiche non competitive seppur qualitativamente superiori offrendo parcometri tecnologicamente adeguati se non all’avanguardia. Nel caso di specie, la SA si ritroverebbe, di conseguenza, dinanzi ad una platea di potenziali concorrenti limitata e di non poter ricevere una vera e sostanziale offerta competitiva, soprattutto sul piano tecnico (sono previsti 70 punti per l’offerta tecnica), dal momento che vi è l’obbligo, pena l’inammissibilità dell’offerta medesima, di quotare la “valorizzazione ed il ritiro” dei parcometri PARKEON. In altre parole, le ditte “favorite” si troverebbero ad essere remunerate per ottenere – nella peggiore delle ipotesi - dei pezzi di ricambio e, di conseguenza, quoterebbero tutt’al più nella propria offerta economica il solo ritiro delle apparecchiature sebbene, a fronte dei vantaggi che otterrebbero dall’acquisizione degli impianti, potrebbero anche azzerare tale componente economica. Le aziende “sfavorite”, al contrario, si vedrebbero costrette a considerare non solo i costi del ritiro (costi, diretti ed indiretti, del personale, mezzi, materie prime, tasse ed oneri) ma anche quello dello smaltimento. In via definitiva, si chiede a codesta Stazione Appaltante di rettificare la procedura di gara eliminando tra le voci dell’offerta economica quella della valorizzazione, del ritiro e dell’eventuale smaltimento dei parcometri attualmente installati per tutte le argomentazioni sopra esposte.

Risposta:

R:  Si conferma, in quanto opportuna e funzionale ella esigenze della stazione appaltante, la procedura in oggetto in quanto il ritiro dei parcometri obsoleti costituisce una prestazione che la stazione appaltante ha inteso affidare al mercato e come tale è stata inclusa nella prestazioni di gara, lasciando al mercato l’opportuna quotazione.

Inoltre, non si ravvisa l’esistenza di situazioni di differenziazione degli operatori in quanto le macchine in questione sono fuori produzione da circa 20 anni, non più commercializzate sul mercato e non più impiegabili perché non più adeguate tecnologicamente ed ampiamente obsolete, tanto che risultano ormai da tempo dismesse dagli operatori della sosta. Pertanto non hanno un mercato, neppure come parti di ricambio, e viene meno la motivazione addotta dal concorrente circa la supposta differenziazione fra operatori “favoriti” in quanto potenzialmente interessati al riuso delle apparecchiature e/ parti di ricambio, rispetto ad altre “sfavorite”.

Tale situazione (macchine e ricambi fuori produzione, non più reperibili sul mercato e non più impiegabili perché non più adeguate tecnologicamente) costituisce uno dei motivi per le quali è stata attivata la procedura di gara per la sostituzione

Chiarimento n. 12

Domanda:

12. L’art. 15.2 “Documento di gara unico europeo” del Disciplinare (pag. 18), in relazione alla Parte IV – Criteri di selezione, prevede espressamente che il concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» anche “la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare”. A tal proposito, si evidenzia che l’art. 7.2 del Disciplinare presenta la sola dicitura “omissis”. In virtù di quanto sopra, si chiede di confermare che il concorrente non deve possedere, dimostrare e dichiarare alcun requisito speciale di partecipazione di natura economico-finanziaria

Risposta:

Si conferma quanto previsto nel disciplinare di gara. In particolare non sono richiesti requisiti specifici di capacità economico-finanziaria.

Chiarimento n. 13

Domanda:

13. Stante le diverse interpretazioni che ogni Stazione Appaltante adotta dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa alla costituzione della cauzione provvisoria, si richiedono maggiori dettagli su quale sia la modalità da utilizzare per il calcolo dell’importo della cd. “somma garantita”. La riduzione di detta somma, infatti, può avvenire con due modalità differenti: a) con formula «proporzionale», quindi il 20% del 50%; b) per «somma algebrica», ossia il 20% in aggiunta del 50% (ergo: il 70%). Quale tra le due formule sopra indicate deve essere applicata per il corretto calcolo della somma garantita della cauzione provvisoria da emettere in favore della Vs spettabile Amministrazione?

Risposta:

 a) con formula «proporzionale», quindi il 20% del 50%

Chiarimento n. 14

Domanda:

14. Con riferimento alla redazione dell’Offerta Tecnica, sia il punto n. 2 dell’art. 16 “Contenuto della busta B – offerta tecnica” del Disciplinare (pag. 23) che l’art. 8 delle Specifiche Tecniche (pag. 23), prevedono espressamente che la stessa deve essere “contenuta in massimo 15 fogli A4, descrittiva delle caratteristiche del parcometro offerto e del software di centralizzazione”. Stante che un “foglio” è composto da due facciate/pagine, si chiede di confermare quanto segue: a) La relazione tecnica deve essere contenuta in massimo 30 facciate; b) Che nel conteggio delle facciate/fogli non vengono considerate la copertina e l’indice.

Risposta:

Si conferma che i fogli sono composti da due facciate e che la relazione da 15 fogli (ovvero 30 facciate) non comprende l’eventuale copertina e frontespizio.

Chiarimento n. 15

Domanda:

15. In relazione alle caratteristiche strutturali del parcometro l’art. 4.1 delle Specifiche Tecniche (pag. 8) prevede che deve “rispondere alla norma EN 14450/2018 (metodi di prova per la resistenza all’effrazione, casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione classe S2)”. A tal proposito, si rammenta che la stessa Autorità Anticorruzione (cfr. Parere n. 98 del 19 maggio 2011), sottolineando che la certificazione di qualità mira ad assicurare che l’impresa affidataria sia idonea ad effettuare la prestazione (nel caso di specie che i beni oggetto della fornitura risponda a determinate caratteristiche tecniche) secondo un livello minimo di aspettative, accertato da un organismo qualificato secondo parametri rigorosi, ha stabilito che il concorrente possa presentare delle cd. “misure equivalenti” mediante la dimostrazione di quel requisito con certificati di sistemi di gestione per la qualità sostanzialmente equivalenti o persino superiori. Orientamento recentemente confermato anche dalla stessa giurisprudenza facendo espresso riferimento all’art. 86 del nuovo Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 come attesta la sentenza della Sezione III del TAR Lazio, n. 8511 del 27 luglio 2018. A tal proposito, si rammenta che la certificazione EN 1445/2018 classifica le casseforti e gli armadi corrazzati per uso privato ovvero domestico in base al loro grado di resistenza allo scasso, risultando persino inadeguata a certificare la resistenza e la sicurezza della cassaforte di un parcometro che, per sua stessa natura, è installato in aree e zone esterne di tipo pubblico. In altri termini, la certificazione richiesta non ha assolutamente nulla a che fare con i parcometri. In virtù di quanto sopra esposto e considerato, si chiede conferma alla SA della possibilità di dimostrare il requisito della resistenza e della sicurezza della cassaforte dei parcometri offerti mediante la presentazione di uno o più certificati idonei allo scopo rispetto a quello richiesto con la Lex Specialis di gara

Risposta:

R: Si conferma la possibilità di dimostrare il possesso del requisito relativo alla norma en 14450/2018 con uno o piu’ certificati idonei allo scopo e dimostranti caratteristiche non inferiori a quanto indicato dalla norma en 14450/2018 stessa.

Chiarimento n. 16

Domanda:

16. Con riferimento a quanto espressamente stabilito dall’art. 7.4 delle Specifiche Tecniche rubricato “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati” si evidenzia che l’art. 1 del Decreto 10 maggio 2019 relativo agli «Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi» stabilisce che l’obbligo di trasmissione telematica non trova applicazione con riferimento alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi individuate dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Tra le operazioni esonerate la lettera gg) del DPR 696/96 individua “le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto”. Si chiede, pertanto, di rettificare la Legge di gara prevedendo, secondo la normativa di settore in vigore, l’esonero per l’azienda aggiudicatrice di procedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, nonché l’esonero dalla certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale

Risposta:

R: Il Ministero Economia e Finanza ha recentemente emanato il Decreto 10 maggio 2019, pubblicato sulla GU n.115 del 18-5-2019, recante “Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”, in cui all’art. 1 si precisa che, in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:

Lettera a) - alle operazioni di cui all’articolo 2 del DPR 696/96;

Lettera b) - per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali la funzione di certificazione fiscale è assolta dai biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatizzate.

Per quanto attiene le attività di interesse della scrivente Società e rilevanti per la gara in corso, sono attualmente da escludere e pertanto non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni riconducibili ai servizi previsti alla lettera “gg” dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696 (e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015), ovvero le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;

 

Va tuttavia osservato che l’art. 3 del Decreto 10 maggio 2019 di cui sopra prevede inoltre che “…con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall'art. 1.

 

Si tratta pertanto, considerato il testo del decreto, di un esonero temporaneo, che sarà interessato da un successivo decreto che sancirà la data di decadenza dell’esonero medesimo.

Stante quanto sopra si conferma quanto indicato nella documentazione di gara, quale necessità ed interesse della pubblica amministrazione a dotarsi, da parte della Stazione Appaltante, di apparecchiature che, allo stato dell’arte, siano adeguate alla prescrizione tecnica relativa alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come previsto nelle specifiche tecniche e dalle condizioni di gara, anche al fine di non trovarsi in un prossimo futuro in una potenziale situazione di precoce obsolescenza e/o inadeguatezza tecnica delle apparecchiature stesse, con evidenti danni a carico della pubblica amministrazione stessa.

Chiarimento n. 17

Domanda:

17. Relativamente alla consegna del parcometro “demo” in virtù della prescrizione contenuta nell’art. 8.2 delle Specifiche Tecniche, in particolare, con riferimento all’implementazione dello stesso con la funzione di Riconoscimento e gestione tariffa scontata per le Tessere “Park City”, si richiede, stante la complessità tecnologica dell’operazione, di usufruire, in caso di aggiudicazione a proprio favore, di un numero di giorni sensibilmente più ampio dei 30 previsti.

Risposta:

R: l’esemplare del parcometro demo deve essere consegnato, come previsto dalle condizioni di gara, entro il termine della presentazione delle offerte (07/10/19 h 13:00).

Sempre con riferimento alle condizioni di gara si ricorda che il sistema di riconoscimento della park city e gestione on-line della relativa black list dovrà essere approntato entro un periodo (ridefinito in 40gg lavorativi a seguito richiesta) a decorrere dall’aggiudicazione provvisoria.

Chiarimento n. 18

Domanda:

18. Si chiede di sapere il numero annuo di transazioni con carte di credito in relazione a tutti i posto auto delle aree di parcheggio dove verranno installati i 150 nuovi parcomentri

Risposta:

R: In relazione a tutti i posti auto a pagamento insistenti sulle aree blu ove verranno installati i 150 parcometri, si prevede un valore medio annuo pesato sul quinquennio di 40.000 transazioni con carte di credito/debito per un ammontare complessivo di 200.000 transazioni con carte di credito/debito sul quinquennio. 

Chiarimento n. 19

Domanda:

19. Da quando decorre il periodo di garanzia dei prodotti forniti?

Risposta:

R: Come riportato nel paragrafo 8 del CSA, il periodo di garanzia di 24 mesi decorre dalla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità che verrà redatto dalla Stazione Appaltante a conclusione del 1 anno di esercizio dalla data di consegna del primo lotto.

Chiarimento n. 20

Domanda:

20. Si chiede se la fideiussione provvisoria possa essere presentata con la sola Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (e non anche con l’autentica notarile, che risulterebbe pleonastica oltre che onerosa).

Risposta:

Si accetta che possa essere presentata con la sola Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Chiarimento n. 21

Domanda:

21. Nel Disciplinare di Gara non viene espressa la formula relativa all’attribuzione dei 30 punti dell’offerta economica, risultante dall’applicazione del risultato della formula ivi indicata al punto 18.3 e altresì riportata nel Modello Offerta Economica. Si chiede pertanto di voler indicare la formula che verrà applicata ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta economica.

Risposta:

18.4  calcolo del punteggio dell’offerta economica (MAX 30 PUNTI)

All’offerta economica cosi come calcolata al punto 18.3, è attribuito un punteggio economico per un massimo di 30 punti  calcolato tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

Pi         =         [Oemin/Oi] x 30

dove:

Pi =         punteggio attribuito al concorrente (iesimo)

Oi =         offerta economica del concorrente (iesimo)

Oemin     =         offerta economica più bassa tra quelle offerte

 

Vedere documento: addendum al Disciplinare di gara sul portale nella documentazione di gara

Chiarimento n. 22

Domanda:

22. Ritenuto che il DM 10.5.2019 ha proceduto all'individuazione delle ipotesi di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di prevedere la graduale attuazione dell'adempimento in regione della tipologia di attività esercitata. Con ciò riconoscendo implicitamente che non tutti gli operatori sono già in grado di fornire in modo puntale apparecchiature che possano adempiere agli obblighi imposti dalla normativa fiscale. Tenuto conto che si prende atto che sia interesse della Stazione appaltante dotarsi di apparecchiature che siano adeguate alla prescrizioni tecniche relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al fine di non trovarsi in un prossimo futuro in una potenziale situazione di precoce obsolescenza e/o inadeguatezza tecnica delle apparecchiature stesse. Precisato tuttavia che il settore di riferimento è costituito da pochi operatori e pertanto è interesse altresì della stazione appaltante ampliare la platea dei partecipanti alla gara ponendoli in condizione di par condicio. Si chiede se il parcometro “demo”, relativamente alla consegna dello stesso (art. 7.2. delle specifiche tecniche), in virtù di quanto sopra detto, debba essere già dotato delle funzioni prescritte dalla normativa fiscale (art. 4.1 delle Specifiche tecniche) oppure se è sufficiente che il futuro adeguamento debba essere garantito e illustrato nell’offerta tecnica, allo stato delle soluzioni di mercato attualmente sviluppate.

Risposta:

R: Riguardo alla suddetta domanda, confermato quanto indicato nella precedente risposta ed anche quanto risposto da parte della Stazione Appaltante nelle FAQ 10 e 16 su tema analogo, si precisa che, stante la sostanziale temporanea sospensione, in prima applicazione, dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, disposta dal Decreto 10 maggio 2019 del Ministero dell' Economia e delle Finanze, e osservando che tali disposizioni di temporaneo esonero sono state individuate al fine di prevedere la graduale attuazione dell'adempimento in ragione della tipologia di attività esercitata, per il principio della massima partecipazione, si accetta che le modalità tecniche di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati di cui sopra siano implementate e disponibili sulle apparecchiature che verranno consegnate da parte del fornitore, anche se non presenti nell’apparecchiatura dimostrativa presentata in sede di offerta.

Chiarimento n. 23

Domanda:

23. In relazione alla richiesta di conformità relativa alle “caratteristiche previste all’art. 2 comma 1 del D.Lgs 127/2015 – così come aggiornato dall’art. 17 del DL n. 119/2018” si produce in allegato la risposta a specifica interrogazione inoltrata all’Agenzia delle Entrate dalla scrivente, evidenziando come in risposta sia stato chiaramente indicato che tale plesso di regole non solo non sia applicabile ai parcometri, ma come tale applicazione contenga i crismi dell’illogicità. A fronte di tale risposta a specifica interrogazione, non essendo tale norma applicabile ai parcometri non risulta possibile risultare conformi. Siamo, pertanto, a richiedere di voler accettare proposte di produttori e di prodotti conformi alle norme vigenti.

Risposta:

Riguardo alla suddetta domanda, si precisa che la risoluzione n. 116/E del 21/12/2016 dell’Agenzia delle Entrate e la risposta all’interpello ottenuta dalla stessa Agenzia a cui si fa riferimento nella domanda di cui sopra, ha chiarito che “risultano escluse dagli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, le biglietterie automatiche per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) e quelle per la sosta (regolamentata -parcheggi nelle c.d. "strisce blu" - e non regolamentata)”. Trattasi quindi di precisazioni relative, come indicato, alle prescrizioni dell’art. 2 comma 2, riguardante gli incassi delle sole macchine “vending”.

Tuttavia si ricorda che lo stesso decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127 - come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - prevede all’art. 2, comma 1, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2020, o a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000….”.

Quest’ultima prescrizione quindi (e non quella dell’art. 2 comma 2 destinata alle sole apparecchiature “vending” ed a cui si riferisce la risoluzione n. 116/E del 21/12/2016 dell’Agenzia delle Entrate e la domanda di interpello con relativa risposta dell’Agenzia delle Entrate) è quella a cui si è stata posta posta attenzione nelle prescrizioni di gara riguardo all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, posto che fra le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Commercio al minuto ed attività assimilate” ricadono anche quelle tipiche della sosta.

Si ricorda inoltre che il Ministero Economia e Finanza ha recentemente emanato il Decreto 10 maggio 2019, pubblicato sulla GU n.115 del 18-5-2019, recante «Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi», in cui all’art. 1 si precisa che, in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:

Lettera a) - alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni…

Lettera b) - per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali la funzione di certificazione fiscale è assolta dai biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatizzate”.

Per quanto attiene le attività di interesse della scrivente Società e rilevanti per la gara in corso, ai sensi del citato art. 1 del Decreto 10 maggio 2019 sono quindi attualmente da escludere e pertanto non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni riconducibili ai servizi previsti alla lettera “gg” dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696 (e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015), ovvero le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;

Va tuttavia osservato che l’art. 3 del Decreto 10 maggio 2019 di cui sopra prevede inoltre che “…con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall'art. 1.

Si tratta pertanto, considerato il testo complessivo del decreto, di un esonero temporaneo, che sarà interessato da un successivo decreto che sancirà la data di decadenza dell’esonero medesimo.

Stante quanto sopra si conferma pertanto quanto indicato nella documentazione di gara, quale necessità ed interesse della pubblica amministrazione a dotarsi, da parte della Stazione Appaltante, di apparecchiature che, allo stato dell’arte, siano adeguate alla prescrizione tecnica relativa alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come previsto nelle specifiche tecniche e dalle condizioni di gara, anche al fine di non trovarsi in un prossimo futuro in una potenziale situazione di precoce obsolescenza e/o inadeguatezza tecnica delle apparecchiature stesse, con evidenti danni a carico della pubblica amministrazione stessa.

Chiarimento n. 24

Domanda:

24. In relazione alla caratteristica specifica tecnica “struttura in acciaio rinforzato (spessore minimo 4 mm) resistente agli agenti di ossidazione” si osserva che, fatte salve le caratteristiche di “resistenza al vandalismo, agli incidenti e agli abusi” che i produttori di parcometri omologati in Italia devono adeguatamente dichiarare e descrivere al Ministero competente per il rilascio della relativa omologazione in quanto previste nella norma di riferimento (UNI EN 12414 – Art. 5.3.), tali caratteristiche riguardano la capacità produttiva di impiego di materiali ed accorgimenti specifici del singolo produttore e dipendono dallo spessore delle lamiere, quanto dall’efficacia di questi accorgimenti rispetto ai tentativi di effrazione. In tal senso esiste uno specifico livello di sicurezza (VDS PX) applicabile all’oggetto (parcometro) in grado di attestare, indipendentemente dallo spessore della struttura, il livello di protezione dei dispositivi rispetto a quanto previsto dalla norma in materia di tentativo di effrazione. Si richiede, pertanto, di poter ritenere valida la proposta di dispositivi che abbiano strutture di spessore differente da quello minimo richiesto, ovvero spessori non omogenei e di valore inferiore in alcuni punti della struttura a fronte, ad esempio, della scelta di materiali o soluzioni adatti a garantirne la maggiore resistenza alle effrazioni e/o alla corrosione.

Risposta:

R: Con riferimento alle specifiche Tecniche cap 4.1 -Caratteristiche tecniche

…”Più in dettaglio il parcometro deve rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

  • struttura in acciaio rinforzato (spessore minimo 4mm), resistente agli agenti di ossidazione e con serrature e chiavi di sicurezza con cifratura garantita unica per il committente;

si specifica che la dicitura sopra riportata è da intendersi sulla quasi totalità della superficie ed in particolare nelle parti dedicate al sostegno dell’intera struttura ed in corrispondenza della cassaforte e degli accessi per lo svuotamento della moneta; la presenza di eventuali parti della struttura con spessori inferiori dovrà essere giustificata da riferimenti progettuali ed accompagnata da certificazioni rilasciate da terzi attestanti il livello di protezione raggiunto.

Chiarimento n. 25

Domanda:

25. In relazione ai gradi di protezione IP dei lettori di carte di credito in modalità chip e contactless si rileva che i lettori, così come ogni altro elemento del terminale, separati dalla struttura del parcometro e sottoposti agli specifici test, alla luce delle norme applicate ai terminali, potrebbero avere gradi di protezione differente e che viene già espressamente richiesto che il parcometro, nel suo complesso soddisfi le specifiche richieste dal Ministero in Italia. Si richiede, pertanto, di ammettere l’offerta di parcometri che, dotati di lettore a bordo, soddisfino ed abbiano superato i test di protezione di livello IP54 dal momento che, nelle fasi di produzione, sono stati individuati gli accorgimenti tali a soddisfare il funzionamento anche dei lettori entro i parametri normati dagli standard europei e dagli standard nazionali.

Risposta:

R: Fermo restando la richiesta di lettori contactless con grado di protezione IP65, si ritiene sufficiente che i lettori a chip  soddisfino i seguenti gradi di protezione:

  • resistenza all’umidità : grado di protezione IPX4 ovvero protezione contro gli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione
  • protezione contro l’ingresso di oggetto solidi: grado di protezione almeno IP3X (protezione contro l’ingresso di oggetti solidi più grandi di 2,5mm di diametro: esempio fili, attrezzi, ecc)

 

Più in generale il parcometro offerto, nel suo complesso, deve soddisfare le specifiche in materia di protezione richieste dal Ministero in Italia per l’omologazione. Pertanto il parcometro offerto, dotato di lettori a bordo, in quanto omologato deve aver superato i test di protezione di livello IP54.

Chiarimento n. 26

Domanda:

26. In relazione al corpo della fornitura si chiede di confermare che tutti i parcometri proposti si intendono nuovi di fabbrica e mai utilizzati in alcuna delle parti ovvero di chiarire se saranno accettate offerte e/o forniture di parcometri rigenerati in parte e/o in toto.

Risposta:

Si conferma che tutte le forniture (parcometri e ricambi) devono essere “nuovi di fabbrica” , mai utilizzate e mai rigenerate in parte e/o in toto .

Chiarimento n. 27

Domanda:

27. Posto che la procedura di gara prevede la fornitura anche di parcometri alimentati a rete comprendendo la fornitura di quadri elettrici stagni di protezione e trasformazione della rete elettrica in bassa tensione e che la SA in indirizzo dichiara di disporre già dei suddetti, si chiede di voler confermare se gli stessi saranno oggetto di cessione a favore dell’aggiudicataria e di voler confermare se dovranno essere obbligatoriamente forniti ex novo da parte del fornitore ovvero se saranno riutilizzabili dallo stesso per la fornitura in oggetto.

Risposta:

I quadri stagni di protezione e trasformazione per l’alimentazione degli parcometri a rete oggetto di sostituzione non sono in alcun modo rigenerabili né modificabili. Pertanto, anche per assicurare la compatibilità con le nuove apparecchiature e la massima efficienza di esercizio è richiesta obbligatoriamente, come previsto dalle Specifiche Tecniche par. 5.2.2-b), la fornitura di nuovi quadri stagni di alimentazione, completi di schema elettrico e calcoli di progetto. Per quanto riguarda i quadri stagni recuperati, rimarranno nella disponibilità della SA che ne valuterà direttamente il loro eventuale smaltimento.

Chiarimento n. 28

Domanda:

28. Nel Capitolato Speciale d’Appalto, all’art. 18 viene indicato che “La fatturazione del corrispettivo contrattuale avverrà con le modalità contenute nell’Ordine/Contratto”. Non avendo trovato alcun ulteriore riferimento a riguardo nella lex specialis, al fine di consentire ai partecipanti di disporre delle medesime e complete informazioni, si chiede di voler indicare quelli che saranno i termini di fatturazione e di pagamento della fornitura previsti per l’aggiudicataria.

Risposta:

Per la fornitura dei parcometri e accessori (A1 e A2), delle eventuali licenze (B1) ed dei ricambi (C)

Fatturazione:

  • All’aggiudicazione definitiva della gara: 20% dell’importo derivante da A1+ A2+ B1+ C -D
  • Alla consegna del I° lotto: 20% dell’importo derivante da A1+ A2+ B1+ C -D
  • Alla consegna del II° lotto: 20% dell’importo derivante da A1+ A2+ B1+ C -D
  • Alla consegna del III° lotto: 20% dell’importo derivante da A1+ A2+ B1+ C -D
  • Alla stipula del Certificato di Conformità: 20% dell’importo derivante da A1+ A2+ B1+ C -D

 

Per gli eventuali canoni servizio SaaS piattaforma e costi traffico SIM dati tipo flat (B2) se dovuti:

Fatturazione: a consuntivo per i terminali attivati con canoni a cadenza mensile anticipata

Per i ricambi e le riparazioni durante il contratto (E: E1+E2):

Fatturazione: a consuntivo

Pagamenti: per tutti i servizi e forniture: 60gg dffm

Chiarimento n. 29

Domanda:

29. In riferimento al campione di parcometro da consegnare alla SA, considerato che all’art. 8.2 del documento “Specifiche Tecniche” sono riportati i test che verranno eseguiti sullo stesso dalla SA, si chiede di voler confermare che è consentito inserire, all’interno del pacco contenente il campione di parcometro, le istruzioni per l’esecuzione dei test previsti.

Risposta:

Durante il periodo di test (parcometro-centro di controllo) è richiesta la presenza di personale tecnico dell’offerente al fine di coadiuvare la commissione nelle varie prove ; si ritiene altresì indispensabile a corredo del parcometro “demo” la produzione di documentazione tecnica/istruzioni da parte del fornitore